Il soggetto detenuto, per via di provvedimento cautelare impugnato o per altra causa, o internato, o comunque sottoposto ad altra misura privativa o limitativa della libertà personale, che intenda, anche per il tramite del suo difensore, esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale, deve averne fatto richiesta nell'istanza di riesame della misura cautelare.
E’ questa l’interpretazione che deve essere conferita al combinato disposto dei commi 6 e 8-bis del novellato articolo 309 del Codice penale.
Va quindi escluso che persista, comunque, il diritto del soggetto detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, di essere ascoltato dal magistrato di sorveglianza, nel caso di mancata richiesta di partecipare all’udienza con l’istanza di riesame.
Il principio è stato affermato dalla Prime Sezione penale di Cassazione, nel testo della sentenza n. 49882 del 17 dicembre 2015.
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