Comodato non opponibile a chi acquista l’immobile

Pubblicato il 19 gennaio 2016

L’acquirente a titolo particolare di un immobile precedentemente concesso in comodato dal venditore, ha diritto a fare cessare, in qualsiasi momento, il godimento del bene da parte del comodatario e di ottenere la piena disponibilità della cosa.

Ed infatti, il contratto di comodato di un bene stipulato dall’alienante di esso in epoca precedente al suo trasferimento non è opponibile all’acquirente del bene stesso, posto che le disposizioni di cui all’articolo 1599 del Codice civile non sono estensibili, dato il loro carattere eccezionale, a rapporti diversi dalla locazione.

E’ quanto evidenziato dai giudici della Terza sezione civile della Cassazione nel testo della sentenza n. 664 depositata il 18 gennaio 2016.

Occupazione illegittima dall’invito domino

Nella vicenda in esame, la Suprema corte ha ritenuto corretta la statuizione con cui i giudici di merito, nel determinare l’inizio dell’occupazione illegittima da parte del comodatario dell’immobile, ai fini del risarcimento del danno, avevano fatto riferimento al momento in cui, con lettera ricevuta da quest’ultimo, l’acquirente aveva manifestato la sua volontà di disporre del bene acquistato.

Per la Corte, solo da tale data l’occupazione del bene era diventata illegittima in quanto effettuata invito domino.

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