Comodato della casa familiare. Cessa quando il matrimonio finisce

Pubblicato il 16 aprile 2015 Con ordinanza del 23 marzo 2015, il Tribunale di Cassino ha accolto la richiesta del proprietario di un immobile, di tornare nel possesso dello stesso, a suo tempo concesso in comodato gratuito alla figlia - in occasione del matrimonio di quest’ultima - affinché fosse destinato ad alloggio familiare.

Cessato il matrimonio, tuttavia, il padre aveva richiesto che l’immobile concesso gli venisse restituito e, di fronte al diniego della figlia, si era determinato ad intervenire sull’impianto di automazione del cancello d’ingresso, così impedendo alla donna di entrare ed uscire con l’auto dalla propria abitazione.

La figlia dunque, sentendosi minacciata dalla condotta del genitore, aveva invocato la tutela giudiziaria, tuttavia negatale con la presente ordinanza.

I giudici hanno infatti negato che vi fossero i requisiti per agire, non essendo la ricorrente né nel possesso né nella detenzione qualificata dell’immobile ed occupando lo stesso solo per ragioni di mera ospitalità da parte dei genitori.

Invero - ha proseguito il Tribunale – la destinazione dell’alloggio a casa familiare, impressale da colui che lo ha concesso in comodato, è idonea ad individuare il limite temporale del comodato medesimo, di modo che, una volta cessato il vincolo coniugale, l’immobile deve essere restituito al comodante, essendo venuto meno lo scopo a cui era finalizzato il contratto.

D’altra parte, nel caso di specie, né l’esistenza di un provvedimento giudiziale di assegnazione, né la presenza di figli minori (già divenuti maggiorenni), avrebbe potuto giustificare l’opporsi della donna al rilascio dell'immobile.
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