Commissione senza magistrato Orale nullo

Pubblicato il 05 settembre 2016

Il Tribunale amministrativo regionale del Molise ha ritenuto fondata la censura prospettata da una candidata al concorso per l’abilitazione forense - sessione 2015 - avverso il provvedimento con il quale la medesima, a seguito dell’espletamento della prova orale di esame, non era stata ritenuta idonea. 

Tra gli altri motivi di doglianza, la ricorrente aveva lamentato un’illegittima composizione della commissione esaminatrice in quanto il giorno del suo orale era mancato il membro-magistrato. 

Per contro – era stato dedotto – la commissione avrebbe dovuto essere formata da rappresentanti delle tre categorie di avvocati, magistrati e professori universitari, sulla base della proporzione indicata dall’articolo 47 della Legge n. 247/2012. 

Avvocati, Magistrati e Professori: categorie necessarie in ogni momento

I giudici amministrativi, in detto contesto, hanno dapprima ravvisato l’applicabilità al giudizio di specie della nuova disciplina concernente la composizione della commissione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. 

A seguire, hanno evidenziato che ai sensi di questa nuova disciplina, tutte le componenti previste all’articolo 47 citato dovrebbero essere presenti in ogni momento dello svolgimento dei lavori, essendo venuta meno la previsione di cui all’articolo 22, comma 5, del Regio decreto n. 1578/1933 secondo cui i membri supplenti potevano supplire qualunque membro effettivo assente, a prescindere dalla categoria di appartenenza. 

E per il Tar del Molise - sentenza n. 335 del 17 agosto 2016 - la mancata riproduzione nella nuova legge di questa ultima previsione costituisce un forte indizio della necessaria presenza nelle singole sedute della commissione di esame delle tre diverse realtà del mondo giuridico. 

Se così non fosse e se si consentisse la piena fungibilità tra i membri – si legge nel testo della decisione - la previsione della nuova legge che dispone che anche i supplenti debbano essere designati rispettando lo stesso criterio di rappresentatività (ovvero tre avvocati un professore universitario e un magistrato) potrebbe restare nell’applicazione pratica "del tutto frustrata".

Secondo il Tribunale amministrativo, in definitiva, il mancato rispetto del criterio sopra riferito, travolgendo tutti gli atti successivi della sequenza procedimentale, non poteva che condurre all’annullamento del provvedimento impugnato in ordine all’esame orale della ricorrente e degli atti successivi.

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