Sullo scioglimento e commissariamento dei 54 Consigli degli Ordini con Presidenti al terzo mandato, richieste archiviate.
Secondo il decreto del 5 ottobre 2018 del Ministero della Giustizia, per la “pretesa situazione di illegittimità” sollevata dagli iscritti di Crotone, Parma e Verona, conseguente alla pronuncia della Cassazione sull'interpretazione del limite dei mandati, non sussistono i presupposti.
La contestazione è stata intempestiva e non può essere appellato l'art 17 del dlgs 139/2005, in quanto tra gli ulteriori casi di scioglimento non si rinviene quello in argomento.
Gli iscritti/elettori, spiega il Ministero, hanno la possibilità di contestare il provvedimento di ammissione o esclusione delle liste o il risultato elettorale entro il termine perentorio di 15 giorni: “In assenza di tali contestazioni, non è possibile lamentare successivamente una eventuale violazione delle regole relative al procedimento”.
Dunque, l'ordinanza è valida solo per le parti in causa, Consiglio dell’Odcec di Roma e ricorrenti.
La vicenda parte dalle pronunce della Cassazione - ordinanze nn. 12461 e 12462 del 21 maggio 2018 – che, accogliendo il ricorso presentato dai componenti della lista sconfitta dalle elezioni all’Ordine di Roma, chiarisce che la norma che pone il limite dei due mandati - art. 9, co. 9, dlgs 139/2005: i consiglieri dell'ordine e il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiori a due - è applicabile a prescindere dalla carica ricoperta all’interno dell’organo collegiale.
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