Il 21 dicembre 2024 Cnai, Ucict e Fismic, Filcom hanno rinnovato il Ccnl delle aziende esercenti attività nel settore Commercio fino a 14 Dipendenti con validità 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2028 (Vai al testo del Ccnl).
Con il rinnovo sono stati definiti gli importi dei nuovi minimi retributivi consultabili nella "Banca dati".
Ai lavoratori in forza al 31 maggio 2017 verrà erogato un importo una tantum, a copertura del periodo di vacanza contrattuale, pari ad € 619,00 (da riparametrare sulla base dei mesi lavorati nel periodo 31 maggio 2017 - 31 dicembre 2024, e per i lavoratori part time sulla base dell’orario effettivo di lavoro) da erogare nelle seguenti tranche:
Tale importo potrà essere erogato attraverso strumenti di welfare formativi, anche finalizzati all’accrescimento delle competenze nei processi di transizione digitale e tecnologica.
L’indennità è da considerarsi omnicomprensiva di tutti gli istituti diretti ed indiretti.
Indennità di turno
Per il dipendente inserito in turni di lavoro ruotanti con continuità nell’arco delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 notti al mese, l'indennità di turno viene elevata al 20% della paga base nazionale lorda per ogni ora di turno effettivamente svolta.
Indennità di cassa o maneggio denaro
L'indennità mensile di cassa o maneggio denaro viene fissata ad € 60,00.
Il datore di lavoro può richiedere prestazioni lavorative straordinarie a carattere individuale nei limiti di 160 ore annue; 200 ore annue in casi eccezionali.
Per i lavoratori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario (oltre la 45ma ora) viene fissata al 20% della retribuzione.
La durata del periodo di prova viene così definita:
I termini di preavviso per entrambe le parti, decorrenti dalla comunicazione della cessazione del rapporto, sono stati modificati.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"
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