Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili risponde al quesito sollevato da un Ordine territoriale, il quale chiedeva se l’obbligo di versare il contributo annuale di iscrizione all’Albo debba essere adempiuto anche dall’iscritto destinatario di un provvedimento giudiziale di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.
Nel Pronto ordini n. 27 del 6 marzo 2024, il Cndcec ricorda che ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 139/2005 il Consiglio dell'Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco. L’ordinamento professionale, pertanto, attribuisce al Consiglio una potestà impositiva rispetto ad una prestazione che l'iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l’appartenenza all'ordine medesimo e al conseguente esercizio della professione.
Anche se viene chiamato “contributo”, di fatto esso ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi od al valore delle prestazioni erogate, bensì alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.
NOTA BENE: Pertanto, il pagamento della quota associativa, la quale matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell’albo o nell’elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all’Albo.
Nel caso di un professionista “sospeso”, perché raggiunto da un provvedimento di sospensione, ciò comporta l’impedimento allo svolgimento della professione per tutto il periodo di tempo indicato nel provvedimento, sia esso sanzionatorio, oppure disciplinare.
Tuttavia, il mancato svolgimento dell’attività professionale durante il periodo in cui opera la sospensione non è certamente ostativo all’adempimento di obblighi ed oneri che si impongono al professionista in ragione del fatto di essere iscritto all’Albo professionale, atteso che la sospensione non determina, come nel caso della radiazione, l’estromissione dall’Albo in modo permanente, ma solo l’impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività professionale.
Ciò vuol dire- secondo il Cndcec - che l’iscritto attinto da un provvedimento di sospensione dell’esercizio dell’attività professionale deve continuare a versare all’Ordine di appartenenza la quota contributiva per l’iscrizione annua, dipendendo tale obbligo dalla mera iscrizione all’Albo, indipendentemente dall’esercizio della professione o dalla sua temporanea sospensione, anche coatta.
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