La Corte di Cassazione, ha confermato la condanna di un uomo per tentato omicidio – ma riconosciuto l’attenuante della provocazione - per aver esploso dei colpi di fucile verso un soggetto che, introdottosi nel cortile della casa del padre per compiere l’ennesimo furto, era in procinto di scassinare la serratura del deposito.
Una volta appurato il dolo della condotta, la Corte Suprema ha innanzitutto ribadito l’impossibilità di applicare la scriminante della legittima difesa, facendo difetto i requisiti del pericolo attuale dell’offesa ingiusta e dell’inevitabilità della difesa. Il “ladro” si trovava difatti a debita distanza dall’abitazione vera e propria, impegnato nell’effrazione della serratura del deposito degli attrezzi, senza che avesse posto in essere alcun atteggiamento che potesse minacciare l’incolumità del reo (che dunque si sarebbe potuto limitare ad urlare, per metterlo in fuga).
Né può trovar spazio – affermano ancora gli Ermellini – l’esimente putativa, che non può valutarsi al lume di un criterio esclusivamente soggettivo, ossia del mero stato d’animo del soggetto agente, prescindendo dalla situazione concreta ed obiettiva, che abbia determinato l’erronea opinione della necessità di difendersi.
Riconosciuta invece l’attenuante della provocazione a favore dell’imputato, sussistendone gli elementi caratterizzanti (fatto ingiusto altrui realmente verificatosi; stato d’ira suscitato in relazione al tempo ed al luogo in cui è avvenuto il fatto ed alla persona in cui insorge; nesso di causalità psicologica tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzione tra esse). Requisiti che la Corte – con sentenza n. 43904 del 22 settembre 2017 - ha ritenuto accertati nel caso de quo, in considerazione del fatto che il ladro era presente nella proprietà dell’imputato a compiere l’ennesimo furto, di cui l’ultimo solo tre giorni prima; circostanza che ben avrebbe potuto scatenare lo stato d’ira nell’imputato, a prescindere dalla sproporzione con la successiva sua reazione (che rileva ai fini della legittima difesa, non anche dell’attenuante in esame).
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