Collocamento al lavoro di centralinisti non vedenti: in arrivo sanzioni più severe

Pubblicato il 23 settembre 2022

Sanzioni più severe per i datori di lavoro che violano le norme in materia di collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista.

Il Decreto direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 22 settembre 2022, ha adeguato i relativi importi sulla base della variazione dell'indice del costo della vita pari a +10,9% (coefficiente 1,109) registrata nel periodo dicembre 2018- agosto 2022.

In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto in parola, prevista a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, vediamo cosa cambierà per i datori di lavoro.

Del decreto verrà dato avviso anche nella Gazzetta Ufficiale.

Centralinisti telefonici non vedenti: collocamento obbligatorio

La legge 29 marzo 1985, n. 113 disciplina il collocamento al lavoro dei centralinisti telefonici e degli operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista prevedendo, in particolare, l'obbligo:

In tutti i casi è richiesto che il privo della vista sia iscritto nell'apposito elenco tenuto dal servizio competente nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell'interessato.

I lavoratori non vedenti iscritti nell'elenco hanno diritto all'avviamento al lavoro fino al compimento dei 55 anni di età.

N.B. Si definiscono “privi della vista” coloro che sono colpiti da cecità assoluta ovvero hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, anche con correzione di lenti.

Centralinisti telefonici non vedenti: collocamento e sanzioni

L'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113 prevede l'applicazione di specifiche sanzioni per i datori di lavoro in caso di inosservanza:

1) dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 5 della medesima legge, nei termini indicati (comma 1);

2) di assumere centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti, minorati della vista (comma 2).

Più nel dettaglio, con riferimento al punto 1), ad essere sanzionata è la mancata comunicazione, da parte dei datori di lavoro, dell'installazione o della trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione del lavoratore ipovedente. La comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.

Per tale inadempienza la sanzione amministrativa prevista, come adeguata dal decreto direttoriale n. 77 del 21 settembre 2022, va da 146,00 euro a 2.919,84 euro.

Fino all'entrata in vigore del decreto n. 77 del 2022 continuerà ad applicarsi la sanzione amministrativa che va da 131,65 euro a 2.632,86 euro, secondo quanto stabilito dal D.D. 31 gennaio 2019, n. 13.

Relativamente alla fattispecie sub 2), invece, la mancata assunzione dei centralinisti telefonici non vedenti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa che va da 29,17 euro a 116,43 euro per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

Fino all'entrata in vigore del decreto n. 77 de 2022 continuerà ad applicarsi la sanzione amministrativa da 26,30 euro a 104,99 euro (D.D. 31 gennaio 2019, n. 13).

Centralinisti telefonici non vedenti: collocamento e obblighi di comunicazione

Da ultimo è il caso di segnalare che il decreto interministeriale del 5 agosto 2022, in attuazione dell'articolo 5, comma 4, della legge 29 marzo 1985, n. 113, ha definito le modalità di comunicazione, a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico, dell'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione.

La comunicazione va effettuata entro 60 giorni dall’esecuzione dell’intervento all’Ispettorato territoriale del lavoro ed ai Centri per l’Impiego con modalità esclusivamente informatiche e deve indicare l’ubicazione della sede presso la quale è stato effettuato l’intervento, il tipo di impianto telefonico ed il numero di posti operatori di cui l’impianto telefonico è dotato.

L’obbligo di comunicazione scatta anche nel caso di lavori di collaudo o di trasformazione di centralini telefonici già esistenti.

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