Collocamento al lavoro dei centralinisti non vedenti
Pubblicato il 22 aprile 2015
Con circolare n.
13 del 9 aprile 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito alcuni indirizzi operativi al fine di fornire criteri omogenei sotto il profilo pratico ed interpretativo, in merito alla normativa relativa al
collocamento al lavoro dei
centralinisti non vedenti.
In particolare chiarisce il Ministero che la
definizione di
privo della vista, di cui alla Legge n.
113/1985, può intendersi riferita ai:
- ciechi totali (art. 2);
- ciechi parziali (art. 3);
- ipovedenti gravi (art. 4).
Iscrizione all’Albo professionale nazionale
Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, Legge 29 marzo 1985, n.113, all’Albo professionale nazionale vengono iscritti i
privi della vista,
abilitati alla funzione di centralinista telefonico, nonché i privi della vista che
svolgono mansioni di centralinista da almeno sei mesi - requisito comprovato da una dichiarazione del datore di lavoro - su presentazione di
domanda da inoltrare tramite la competente DTL.
In merito viene chiarito che:
- le
mansioni di centralinista devono essere svolte nel momento in cui si presenta la domanda;
- lo svolgimento delle mansioni deve avvenire per
sei mesi in maniera continuativa e non saltuaria o occasionale, pur potendo le mansioni essere svolte a tempo parziale (sempreché il numero di ore prestato sia da ritenersi ragionevolmente sufficiente a far conseguire la professionalità richiesta);
- deve sussistere un
rapporto di lavoro subordinato, pertanto, sono esclusi i tirocini.
Poiché l’Albo nazionale è articolato a
livello regionale, all’iscrizione provvedono:
- le
DIL per i residenti nelle regioni Lombardia, Veneto, Lazio e Campania;
- le
DTL capoluogo di Regione - fatta eccezione per la Regione Calabria, ove all'iscrizione provvede la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Calabria - per i residenti nelle regioni di competenza.
Collocamento mirato
Ricorda la circolare che, ai fini dell'avviamento al lavoro, i centralinisti telefonici non vedenti, iscritti nell'Albo professionale nazionale, possono essere iscritti, a domanda, anche negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il
collocamento mirato di
province diverse da quella di residenza.
Pertanto, il privo della vista, iscritto all'Albo professionale nazionale, può chiedere di essere iscritto negli elenchi tenuti dai servizi provinciali per il collocamento mirato anche di province diverse da quella di residenza, purché rientranti nel territorio di competenza della DIL/DTL che detiene l'Albo professionale.