Assonime – circolare 49 di ieri – ribadisce, a commento del decreto che attua la disciplina dell’articolo 168 del Tuir, le critiche alle regole sulle partecipazioni in società black list, il cui presupposto d’applicazione è la partecipazione al 20 o 10 per cento degli utili del soggetto estero residente nel paradiso fiscale, raggiunta la quale s’applica il regime di trasparenza dei redditi della società estera. La verifica del limite di partecipazione agli utili dovrebbe prescindere dall’esistenza del diritto di voto in assemblea. Assonime ritiene questa impostazione discutibile, in quanto così operando la norma colpisce anche situazioni in cui non risulterebbero attuabili le pratiche di delocalizzazione dei redditi presso i paradisi fiscali e di differimento della relativa tassazione in Italia al cui contrasto rispondono le regole di Cfc.
Inoltre, per Assonime, se è vero che il regime è applicabile in presenza di partecipazioni che raggiungono le stabilite percentuali, ancorché prive del diritto di voto, ciò induce a ritenere che, allo stesso modo, anche nel collegamento indiretto sia del tutto ininfluente l‘eventuale sussistenza di un rapporto di controllo tra contribuente residente e soggetto intermedio che detiene la partecipazione di collegamento.
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