Collegate estere al nodo Cfc

Pubblicato il 20 novembre 2006

La circolare 49 di Assonime, datata 9 novembre 2006, denuncia le disarmonie contenute nella disciplina delle collegate estere quando un soggetto residente detiene una partecipazione di “collegamento indiretto” . Gli articoli 168 del Tuir e 1 del decreto 268/2006 individuano nella detenzione di una partecipazione (anche indiretta), non inferiore al 20%, agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente residente o localizzato in territori con regime fiscale privilegiato, il presupposto per l’applicazione del regime di trasparenza “ai redditi prodotti dalle società collegate domiciliate in Paesi a fiscalità privilegiata”. In virtù del comma 1, dell’articolo 1, del decreto 268 citato, deve considerarsi l’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Pertanto, in presenza di una società residente A, che partecipi nella misura del 60% agli utili di una società B residente in un Paese non inserito nella black list, che a sua volta detenga una partecipazione del 40% agli utili di una società C, residente in un paradiso fiscale, la società C dovrà essere considerata “collegata” alla A, detenendo quest’ultima una partecipazione indiretta agli utili della prima del 24%. A questo punto, Assonime si domanda se la regola valga anche quando A non detiene il controllo di B, evidenziando gli effetti paradossali di questa interpretazione: si pensi, uno tra tutti, al caso di un soggetto residente che detiene partecipazioni minime in diverse società intermedie che, a loro volta, possiedano una modesta partecipazione agli utili di una stessa società residente in un paradiso fiscale e si supponga che la somma “demoltiplicata” di tali partecipazioni agli utili superi i limiti normativi. Assonime ritiene sarebbe razionale l’interpretazione secondo cui il collegamento indiretto si realizzi unicamente quando le partecipazioni di collegamento sono possedute attraverso uno o più soggetti controllati. Infatti, solo così la possibilità di esercitare un’influenza sulla società di black list si mantiene e risale nella catena societaria fino al soggetto al vertice residente in Italia. Ma sembra che tale interpretazione non sia confortata dalla relazione governativa al decreto. 

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