Collaborazioni e prestazioni autonome dilettantistiche: quale contribuzione versare all’INPS

Pubblicato il 14 settembre 2023

Dal 5 settembre 2023 è in vigore il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, cd. decreto correttivo bis.

Il decreto ha modificato, in modo significativo, anche la disciplina del lavoro sportivo fissata dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e operativa dal 1° luglio 2023, intervenendo, in particolare, sulla misura della contribuzione previdenziale per le collaborazioni coordinate e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

Nell’approfondimento che segue daremo conto del trattamento previdenziale obbligatorio a carico dei lavoratori sportivi co.co.co e autonomi con partita IVA

L’analisi, è giusto sottolinearlo, tiene conto esclusivamente del dato normativo e delle istruzioni generali fornite dall’INPS (da ultimo, con la circolare n. 12 del 1° febbraio 2023 recante le aliquote contributive per l’anno 2023 per la Gestione separata).

Si attendono, al riguardo, specifiche indicazione da parte dell’Istituto, che dovranno sciogliere i numerosi nodi interpretativi che la normativa in vigore solleva.

Per la sintesi delle novità del decreto correttivo bis, si veda Riforma del lavoro sportivo: in vigore le novità del correttivo bis. Cosa cambia

 

Per una disamina generale della riforma del lavoro sportivo, si veda la Guida pratica, aggiornata in tempo reale.

Co.co.co e prestazioni autonome dilettantistiche

L’articolo 35 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 prevede che i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome nell'area del dilettantismo sono iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui si applicano le relative norme.

Per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è pari al 24%.

Per i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (il riferimento specifico è all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), iscritti alla Gestione separata INPS e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è pari al 25% e si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata Inps, sulla base del relativo rapporto di lavoro.

Sia l'aliquota contributiva pensionistica sia la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche (24% per i lavoratori assicurati presso altre forme obbligatorie e 25% per gli assicurati presso altre forme obbligatorie) sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo con corrispondente riduzione dell’imponibile pensionistico.

Co.co.co a carattere amministrativo-gestionale nell’area dilettantistica

Ai collaboratori che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’area del dilettantismo si applica lo stesso trattamento previdenziale previsto per co.co.co. e autonomi.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.lgs. n. 120 del 2023 (il nuovo articolo 37, comma 3, D.lgs n. 36 del 2021 recita: “L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, ((6, 7,)) 8-bis e 8-ter”) alle collaborazioni a carattere amministrativo-gestionale si applicano (a decorrere dal 5 settembre 2023) le stesse aliquote contributive (e più favorevoli) previste per le collaborazioni sportive.

ATTENZIONE: Dal 5 settembre 2023, non sono classificabili come collaborazioni amministrativo-gestionali le attività di carattere amministrativo-gestionale svolte nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali

Importi della contribuzione

Categoria

Aliquota

Co.co.co assicurate presso altre forme obbligatorie

24% (IVS)

Prestazioni autonome assicurate presso altre forme obbligatorie

24% (IVS)

Co.co.co non assicurate presso altre forme obbligatorie

25% (IVS)+ 0,50% (maternità, ANF e malattia,) + 0,22% (maternità DM 12 luglio 2007) +1,31% (DIS-COLL)

Aliquota totale dal 1° luglio 2023: 27,03%

Prestazioni autonome non assicurate presso altre forme obbligatorie

25% (IVS) +0,72% (maternità, ANF e malattia e maternità DM 12 luglio 2007) + 0,51% (ISCRO)

Aliquota totale dal 1° luglio 2023: 26,23%

Co.co.co amministrative-gestionali assicurate presso altre forme obbligatorie

24% (IVS)

Co.co.co amministrative-gestionali non assicurate presso altre forme obbligatorie

33% (IVS) + 0,50% (malattia, maternità, ANF) +0,22% (maternità DM 12 luglio 2007) +1,31% (DIS-COLL)

Aliquota totale dal 1° luglio 2023: 35,03%

 

25% + 0,50% (malattia, maternità, ANF) + 0,22% (maternità DM 12 luglio 2007) +1,31% (DIS-COLL)

Aliquota totale dal 5 settembre 2023: 27,03%

 

NOTA BENE: Dal 1° luglio 2023 (si attendono, sul punto, i chiarimenti INPS) l'aliquota contributiva IVS (24% e 25%) va calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui.

Nodi da sciogliere

Come già evidenziato, l’analisi sin qui condotta si basa sul dato normativo e sulle regole generali relative alla Gestione Separata INPS.

Restano però da sciogliere numerosi nodi interpretativi (in particolare, sulle decorrenze), per i quali si attendono i chiarimenti dell’Istituto.

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