I collaboratori sportivi, e la gestione del loro rapporto di lavoro, ancora al centro di chiarimenti ed istruzioni Inps: la riforma operata in questo settore dal decreto legislativo n. 36/2021, e dalle successive modifiche ed integrazioni, ha infatti dato luogo ad una copiosa attività legislativa e di prassi, vista la portata innovativa che essa comporta.
Ce ne siamo occupati in numerosi articoli, da ultimo si veda “Milleproroghe, lavoro sportivo: via libera a nuove modifiche”, ma anche nella Guida pratica scaricabile gratuitamente; vediamo ora quanto riportato nell’informativa del CNDCEC n. 29 del 12 marzo 2024 che, fra le varie tematiche affrontate, raccoglie quanto emerso dal tavolo tecnico tenutosi il 22 febbraio 2024 con l’Inps in tema di NASpI e compilazione del flusso Uniemens.
In questa sede, vediamo quanto riguarda il lavoro sportivo.
In primo luogo viene affrontata la compatibilità o meno della NASpI con lo svolgimento di lavoro sportivo, sia autonomo che subordinato.
Fino al 30 giugno 2023, infatti, i compensi sportivi erano inquadrati come redditi diversi ex art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e, in quanto tali, interamente cumulabili con la NASpI senza che il beneficiario dell’indennità avesse l’obbligo di comunicare all’Inps l’instaurazione della collaborazione sportiva.
Dal 1° luglio 2023, per effetto della riforma del lavoro sportivo, i collaboratori sportivi che svolgono l’attività dietro compenso sono qualificati come lavoratori e il relativo rapporto di lavoro può essere oggetto di un contratto di lavoro subordinato o autonomo anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Trattandosi dunque di redditi da lavoro, se ne dovrebbe dedurre la cumulabilità parziale con la NASpI, ma il dubbio sorge riguardo ai compensi percepiti dal lavoratore-collaboratore sportivo in regime di esenzione ai sensi dell’art. 35, d.lgs. n. 36/2021 (5.000 euro): sono cumulabili parzialmente o interamente senza decurtazione del trattamento NASpI?
L’Istituto chiarisce che i percettori di NASpI che esercitano, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico, attività sportiva in ragione della titolarità di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, sono tenuti a comunicare all’Inps il relativo reddito annuo presunto nel termine, previsto a pena di decadenza, di un mese dall’inizio dell’attività o dalla presentazione della domanda di NASpI, se la suddetta attività era preesistente.
Per i percettori della prestazione DIS-COLL – per i quali è ammessa la fruizione della prestazione e la contestuale produzione di reddito derivante dalla sola attività autonoma/parasubordinata – sussiste obbligo di comunicazione del reddito annuo presunto nel caso di svolgimento di un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata, sempre nel rispetto del termine previsto a pena di decadenza dall’articolo 15, comma 12 del D.lgs n. 22/2015.
Con specifico riferimento allo svolgimento di attività sportiva nel settore dilettantistico con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, in corso di fruizione di prestazione di disoccupazione NASpI/DIS-COLL, viene infine precisato che l’obbligo della comunicazione del reddito annuo presunto finalizzato all’abbattimento dell’indennità di disoccupazione sorge al superamento dell’importo annuo di 5.000 euro, concorrendo a tal fine i compensi erogati dal 1° luglio 2023.
In ordine agli adempimenti previsti dall'art. 35, comma 2 e comma 8-quinquies, del decreto legislativo n. 36/2021 nell'area del dilettantismo, in particolare per quanto concerne i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si chiede se le informazioni dei dati retributivi debbano essere assolte mediante denuncia mensile Uniemens o tramite il RAS (si rimanda a tale proposito al recente articolo “Collaboratori sportivi: come gestire l'Uniemens nel RASD”) anche qualora i compensi erogati al collaboratore rientrino nel regime di esenzione di 5.000 euro.
L’Istituto chiarisce che l’Uniemens deve essere presentato solo al superamento della franchigia dei 5.000 euro, da riproporzionare in caso di più committenti.
Infine, a proposito del maestro di sci, che non possiede alcuna copertura previdenziale obbligatoria in quanto non è dipendente, artigiano, commerciante, o esercente altra attività professionale per la quale vi è obbligo di iscrizione a cassa professionale, viene chiesto se l’obbligo di iscrizione, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, alla gestione commercianti dell’Inps, per effetto dell’applicabilità alla categoria della legge n. 613/66, sussista solo per il periodo di effettivo esercizio dell’attività (ad esempio dicembre – aprile) e se, in tal caso, il maestro di sci debba richiedere cancellazione dalla gestione commercianti con decorrenza 1° maggio e successivamente effettuare una nuova iscrizione con decorrenza 1° dicembre.
Secondo quanto chiarito dall’Istituto, trovano applicazione le regole previste per l’iscrizione alla Gestione esercenti attività commerciali: in via generale un soggetto che svolge per una sola parte dell’anno attività iscrivibile alla gestione commercianti rimane iscritto per l’intero anno se non eserciti nei restanti mesi altra attività lavorativa prevalente.
Diversamente, ove presti attività di lavoro subordinato a tempo pieno che determini il venir meno per quei mesi dei requisiti di abitualità e prevalenza, dovrà essere cancellato dalla gestione commercianti.
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