Collaboratori e coadiuvanti familiari: sì alla maxisanzione prima del Collegato Lavoro

Pubblicato il 28 marzo 2012

Gli ispettori in data 31/01/2011 accertano che Tizio collabora per tre giorni alla settimana nell'impresa di famiglia esercente attività di commercio di ferramenta e utensileria: prende contatti con i fornitori, sistema il magazzino, si relaziona con la clientela. Tale attività, svolta in via continuativa e prevalente nel periodo intercorrente tra il 01/01/2010 e il 31/01/2011, è stata effettuata in assenza di preventiva comunicazione all'INAIL. Diversamente da quanto risulterebbe da una prima lettura della Circolare del Ministero del Lavoro n. 38/2010, che vorrebbe l’intera fattispecie assoggettata alla nuova disciplina dettata dal "Collegato Lavoro", si ritiene corretto adottare maxisanzione per lavoro sommerso per il periodo compreso tra il 01/01/2010 e il 23/11/2010, mentre per il lasso di tempo successivo all'entrata in vigore del "Collegato Lavoro" (dal 24/11/2010 al 31/01/2011) va solo evidenziato all'INPS il mancato versamento degli oneri contributivi per la posizione di Tizio, senza applicare la maxisanzione, in quanto il fatto non può più considerarsi illecito.

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