E’ stato istituito dall’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 113/E del 7 dicembre 2016, apposito codice tributo “6868”, denominato “Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino - articolo 1, commi da 778 a 780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, da utilizzare per la compensazione, mediante il modello F24 telematico, dei crediti per spese, diritti e onorari che spettano agli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Si rammenta che la disciplina relativa alla compensazione dei debiti fiscali con i crediti spettanti ai legali ammessi al gratuito patrocinio, per come consentita dalla Legge n. 208/2015, è stata definita con il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2016, adottato di concerto con il ministro della Giustizia.
Nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 5 del decreto in oggetto, i crediti sono utilizzabili in compensazione a partire dal 5° giorno successivo alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte della piattaforma elettronica di certificazione dei dati dei crediti ammessi.
L’utilizzo in compensazione dei crediti - ricorda la risoluzione n. 113/E - è possibile presentando modello F24 solo a mezzo dei servizi telematici ENTRATEL/FISCONLINE, messi a disposizione dalle Entrate.
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