Codice per il recupero del bonus 80 euro. Dal Mef buste paga dedicate già da maggio

Pubblicato il 15 maggio 2014 Una risoluzione agenziale, la numero 48 del 7 maggio 2014, istituisce un codice tributo per il recupero, da parte dei sostituti d’imposta, delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del Dl n. 66/2014, mediante il modello di pagamento F24.

Il citato articolo di legge prevede un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati che non concorre alla formazione del reddito, al fine di ridurre nell'immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del cuneo fiscale.

Si tratta del bonus IRPEF di 80 euro.

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In sintesi

Il bonus, sotto forma di credito d’imposta, viene riconosciuto (per l’anno 2014) nella misura di € 640, suddiviso in quote mensili da 80 € per le mensilità da maggio a dicembre. Spetta per intero - 80 euro per 8 mesi = 640 euro - in caso di un reddito complessivo fino ad € 24.000 ed a condizione che sia dovuta imposta dopo l’applicazione delle detrazioni per lavoro dipendente. In caso di reddito complessivo compreso tra € 24.000 e € 26.000, il bonus si riduce progressivamente fino ad azzerarsi.

CIRCOLARE 9/E/2014

Dalla circolare n. 9/2014 proviene la specificazione che nella determinazione del tetto dei 26mila euro:

- entrano i redditi provenienti dall'affitto di immobili assoggettati a cedolare secca;
- non entrano le somme percepite dal lavoratore a titolo di incremento della produttività, che sono da considerare, invece, per il calcolo dell'eventuale incapienza.

CODICE TRIBUTO

Il credito, attribuito sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, è riconosciuto in via automatica dai sostituti d’imposta. Per consentire loro il recupero delle somme erogate, mediante l’istituto della compensazione, la risoluzione 48/E/2014 istituisce, appunto, il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”.

Chiarisce l’INPS nella circolare n. 60/2014 (del 12 maggio) che, trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17, del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate anche a valere sui contributi previdenziali.

Chiarisce la circolare agenziale n. 9 del 14 maggio 2014 che la compensazione sarà possibile oltre il limite di 700mila euro all'anno.

SOSTITUTO. ADEMPIMENTI

Come sappiamo, il sostituto d’imposta dovrà procedere a riconoscere il credito spettante senza attendere alcuna comunicazione dai soggetti beneficiari.

n.b. - Saranno sempre i sostituti d'imposta, sulla base dei dati a loro disposizione, a determinare la spettanza del credito e l'entità dello stesso.

Ove il sostituto d’imposta manchi (ad esempio, nel caso delle colf), o vi sia ma non riconosca il credito, il bonus potrà essere chiesto nella dichiarazione dei redditi 2014 direttamente dagli aventi diritto.

Il sostituto dovrà, inoltre, verificare mensilmente il diritto al bonus e, nel caso di recupero delle somme indebitamente erogate, potrà agire sulle ritenute fiscali disponibili nel mese, compresi:

- le addizionali Irpef;

- l’imposta sostitutiva sui premi di produttività;

- il contributo di solidarietà. Se le ritenute fossero insufficienti al recupero delle somme, il datore di lavoro potrà agire sui contributi previdenziali, non versandone la parte corrispondente.

Spetta sempre al sostituto d’imposta indicare nel Cud e nel modello 770 il credito riconosciuto e le compensazioni eseguite, con modalità ancora da definire.

Il criterio di erogazione è libero, spiega il documento di prassi n. 9/E/2014, ma al lavoratore va ogni mese il massimo del bonus.

Perciò, tutti i criteri di calcolo, attribuzione secondo giorni o mesi lavorati, sono validi. Ma il sostituto dovrà necessariamente ripartire l'intero importo del credito spettante (il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno”) tra le retribuzioni dell'anno 2014 e non gli è permesso dividerlo per 12 mesi anziché 8 (erogare dunque 53,33 euro da maggio a dicembre) per, poi, pagare il conguaglio in un’unica soluzione a dicembre (213,33 euro).

LAVORATORE. ADEMPIMENTI

Partiamo, qui, dal chiarimento offerto dalla circolare n. 9/E/2014, secondo cui il bonus di 80 euro spetta - in automatico - anche a disoccupati e lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, in quanto tali somme sono date in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, e viene erogato dall'Inps.

Tra gli aventi diritto, leggiamo anche gli eredi dei lavoratori deceduti (per il periodo di lavoro nel 2014) - ma saranno gli stessi eredi a dover richiede il bonus con la dichiarazione dei redditi del de cuius - e i lavoratori non residenti fiscalmente in Italia, ma non se il reddito non é imponibile in Italia per effetto dell'applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o di altri accordi internazionali; per tali lavoratori il reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Il lavoratore deve comunicare al datore l’esistenza di altri redditi che potrebbero, cumulandosi con il reddito da lavoro dipendente, ridurre od azzerare il bonus; qualora ciò non avvenga, e comunque in ogni caso di errori nella determinazione di debiti e crediti d’imposta, il lavoratore deve ricalcolare il credito in sede di dichiarazione modello 730.

Il modello UNICO rimane, invece, la strada obbligata per quei lavoratori dipendenti il cui proprio datore non è sostituto d’imposta, come nel caso dei collaboratori domestici.

DIPENDENTI PUBBLICI

Poiché, in occasione della pubblicazione della circolare agenziale n. 8/2014, che forniva i primi chiarimenti e le istruzioni per applicare il credito introdotto dal Dl n. 66/2014 per la riduzione del cuneo fiscale, talune interpretazioni hanno ascritto i dipendenti pubblici tra gli esclusi dal beneficio che commentiamo, rammentiamo qui che la circolare n. 8/2014 elencava, invece, tassativamente le categorie che sarebbero rimaste fuori dal beneficio fiscale, ovvero:

• i contribuenti il cui reddito complessivo non è formato dai redditi specificati dal comma 1-bis;

• i contribuenti che non hanno un’imposta lorda generata da redditi specificati al comma 1-bis superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilati, spettanti in base all’art. 13, comma 1, del TUIR;

• i contribuenti che, pur avendo un’imposta lorda “capiente”, sono titolari di un reddito complessivo superiore a euro 26.000.

Smentisce la corrente di pensiero che vedeva negare il bonus ai dipendenti pubblici anche il comunicato stampa di ultima emanazione sull’argomento, il n. 115 dell’8 maggio 2014, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze, dal titolo: “PRONTO IL “BONUS” IN 785.979 BUSTE PAGA ELABORATE DAL MEF PER MAGGIO”.

Vi leggiamo che attraverso il Dipartimento dell’Amministrazione Generale (Dag), il ministero ha elaborato le buste paga del mese di maggio per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che affidano al Mef il pagamento delle retribuzioni, calcolando e attribuendo ai beneficiari il credito previsto.

Tra i dipendenti di numerose amministrazioni pubbliche, ben 785.979 lavoratori, a fine maggio, percepiranno l’incremento della retribuzione netta dovuto alla riduzione dell’IRPEF, per un ammontare complessivo nel mese di 56.407365 euro.

Il beneficio pieno di 80 euro netti (che spetta a chi ha redditi annuali tra 8.000 e 24.000 euro lordi e lavora per l’intero anno) è stato calcolato per 618.523 dipendenti.

L’importo del bonus per ciascun dipendente è evidenziato nel cedolino mensile, nella sezione “Altri assegni” in cui è stata inserita la voce “Credito art. 1 DL 66/14”.

I cedolini saranno consultabili entro il prossimo 23 maggio.

I beneficiari interessati sono una piccola parte del numero complessivo dei lavoratori che godranno dell’intervento di riduzione del cuneo fiscale; tuttavia, il MEF è tra i soggetti che elaborano singolarmente il maggior numero di cedolini e la predisposizione di quasi 800mila buste paga con il beneficio fiscale testimonia la fattibilità e l’efficacia del provvedimento, che potrà essere implementato tempestivamente tanto nel settore pubblico quanto nel settore privato.

NORME E PRASSI 

DECRETO LEGGE N. 66/2014
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 8/2014
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 48/2014
MEF – COMUNICATO STAMPA N. 115/2014
AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE N. 9/2014
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