L’agenzia delle Dogane detta ulteriori modalità di attuazione della disciplina doganale del nuovo “Codice doganale unionale” (Cdu), uscito dal regolamento Ue n. 952.13, in vigore dal 1° maggio 2016. Già con la circolare 8/D/2016, l'Agenzia aveva dato le prime indicazioni. Ora, alla luce di recenti chiarimenti in sede unionale, con la nota 84724 del 10 ottobre 2016 la Dogana fornisce un compendio per l’attivazione dei regimi doganali speciali.
In calce alla nota una tabella riepiloga il nuovo assetto delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali.
Trasformazione sotto controllo doganale (Tscd): dopo il 1° maggio 2016, le operazioni effettuate nell’ambito di autorizzazioni alla trasformazione sotto controllo doganale, in essere alla medesima data, devono essere gestite come operazioni di perfezionamento attivo, appurando il regime con l’importazione definitiva dei prodotti compensatori (cfr., par. F 7.2, circ. n.8/D del 2016). pertanto, la riscossione dell’Iva non è più effettuata sulla base del valore delle materie prime dichiarato all’atto del vincolo della merce al regime, ma con la sospensione del dazio e dell’Iva all’atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all’atto dell’importazione definitiva della stessa.
In attesa che la Commissione europea con provvedimento unionale reintroduca l’articolo 136 del Cdc, che ammetteva l’esenzione dai dazi con certificato d’origine, è necessario richiedere alle dogane un’autorizzazione di perfezionamento attivo con conseguente applicazione del dazio.
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