Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto, con la circolare n. 10 del 18 febbraio 2016, a seguito della nota 15 gennaio 2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), in cui sono state illustrate le conclusioni che il Consiglio dell’ANAC ha approvato in merito all’applicabilità del Codice dei contratti pubblici ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua e alla conseguente sussistenza della vigilanza da parte dell’ANAC.
Il Ministero distingue due fattispecie:
Nel primo caso i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei contratti pubblici e sottoposti alla vigilanza dell’ANAC a prescindere dalla tipologia di beni o servizi oggetto dell’affidamento, sia che siano necessari al loro funzionamento o organizzazione, sia che siano eventualmente relativi a servizi di formazione professionale che provvedano ad acquisire.
Nel secondo caso, sottolinea la circolare ministeriale n. 10/2016, non è applicabile, invece, il Codice in quanto i contributi, destinati a un servizio di interesse generale come l’attività di formazione, non possono essere considerati come corrispettivi a fronte di “affidamenti di contratti di formazione professionale”, bensì come somme destinate a finanziare piani e/o progetti formativi nei quali manca una controprestazione consistente in un obbligo di dare, fare o non fare a carico del beneficiario, tale da generare un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive.
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