Co.co.co nei call center. Istruzioni operative per il personale ispettivo ministeriale

Pubblicato il 04 aprile 2013 Con la circolare n. 14/2013 del 2 aprile, il ministero del Lavoro cerca di far chiarezza in materia di lavoro a progetto all’interno dei call center, dopo le complicate regole approvate sul tema dal Dl n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012.

Si ricorda che tale provvedimento ha infatti introdotto due novità importanti alla disciplina del lavoro a progetto nei call center, quali: i requisiti per la stipulazione delle collaborazioni da parte di call center che svolgono attività cosiddetta out bound e le regole per i call center intenzionati a delocalizzare le proprie attività.

Soprattutto il primo punto - e in particolare l’inapplicabilità delle norme sul lavoro a progetto per gli operatori di call center che operano in regime di out bond - pur apparendo a prima vista molto semplice ha alimentato nel tempo numerosi dubbi, che la recente circolare ministeriale cerca ora di sciogliere.

La circolare del Lavoro n. 14/2013 ha infatti natura esplicativa ed è rivolta al personale ispettivo, affinchè quest’ultimo possa accertare che i collaboratori che lavorano all’interno dei call center abbiano tutte le condizioni soddisfatte per poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di coordinamento, anche temporale, la propria prestazione lavorativa.

Tra i principali chiarimenti che vengono resi, si trovano i seguenti:

anche se il Dl 83/2012 si riferiva esplicitamente solo ai call center che svolgono attività di out bond con “almeno 20 dipendenti”, ora il Ministero sottolinea che la normativa è da estendersi a tutti i call center “a prescindere dal requisito dimensionale”;

relativamente alla tipologia di attività out bond, in assenza di una specifica definizione di legge si rinvia alla circolare n. 17/2006 secondo cui tali attività devono essere quelle “nell'ambito delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile a un singolo committente”.

Da ciò ne derivava la possibilità di stipulare collaborazioni senza individuare un preciso progetto “sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento”. Tuttavia, la circolare specifica ora che la conclusione di contratti di collaborazione senza la pattuizione di corrispettivi definiti dalla contrattazione collettiva è da considerarsi rischiosa, tanto che tale deroga nel caso delle collaborazioni coordiante e continuative è da considerarsi illegittima, pena la riconduzione del contratto nella forma comune di rapporto di lavoro e cioè il lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy