Le Entrate, con la risoluzione n. 79 del 16/06/2006, rispondendo ad un’istanza di interpello avanzata da una società sportiva professionistica che ha stipulato contratti di lavoro, nella specie di co.co.co, con atleti residenti all’estero e, in particolare, in Germania, hanno affermato che i compensi del collaboratore residente all’estero sono sempre assoggettati al prelievo di ritenuta fiscale (30%) quando chi li eroga è un soggetto residente in Italia, a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente rese nel territorio nazionale o all’estero. Salvo che non siano vigenti, tra lo stato italiano e quello estero (di residenza del lavoratore), convenzioni contro le doppie imposizioni che disciplinano la materia in maniera diversa. In particolare, l’Agenzia chiarisce che le prestazioni di un atleta oggetto di un contratto di lavoro con una società italiana generano redditi cui si applicano le disposizioni fiscali relative ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. In altre parole, se ad erogare i compensi ad un atleta non residente è un soggetto nazionale, l’imposta è dovuta in Italia a prescindere dal fatto che le prestazioni siano materialmente effettuate nel territorio nazionale o all’estero.
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