Fra le possibili alternative all’utilizzo dei voucher ci sono la collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. ed il contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c., ma per la verità tali soluzioni sono alquanto rischiose.
La co.co.co. è una collaborazione che si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.
Tuttavia, a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Per quanto concerne il contratto d’opera è necessario, invece, che il lavoratore compia un'opera o un servizio in cambio di un corrispettivo senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
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