Coabitazione inerziale non evita divorzio

Pubblicato il 08 febbraio 2016

La semplice coabitazione tra i coniugi non è sempre indice di riconciliazione e non vale ad interrompere il termine di separazione ai fini del divorzio, soprattutto se non accompagnata dal ripristino di una comunione di vita, di intenti, materiale e spirituale ma legata piuttosto ad ulteriori fattori (economici, logistici e di altra natura).

A chiarirlo è la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, con ordinanza n. 2360 deposita il 5 febbraio 2016, respingendo il ricorso di una donna, volto a scongiurare il divorzio, adducendo la ritrovata comunione con il marito a suo dire dimostrata dalla convivenza sotto il medesimo tetto.

Coabitazione economicamente interessata

Ma nell'ipotesi di specie la Corte Suprema parla di coabitazione inerziale, ovvero interessata da motivi economici (i due coniugi risentivano della crisi economica e non erano nelle condizioni di alloggiare separatamente), che non assume dunque il connotato della ricostruzione del consorzio familiare, con la ricomposizione coniugale di vita e la ripresa delle relazioni reciproche, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza.

Diversi elementi infatti, deponevano a sfavore della donna, ossia, della “ritrovata” armonia familiare: una domanda di addebito formulata dall'ex marito in primo grado e l’accertata tensione e conflittualità nei rapporti che aveva indotto i due coniugi a dormire separati.

Interruzione della separazione eccepita dal coniuge

Siffatta coabitazione dunque – conclude la Corte – non vale ad interrompere il processo di divorzio. Interruzione della separazione che oltretutto avrebbe dovuto essere eccepita dall'altro coniuge – e non d’ufficio – mentre nel caso in esame nessuna eccezione è stata mossa dall'ex marito, che non ha dimostrato alcuna intenzione di riprendere la precedente vita coniugale. 

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