La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti – Cnpadc - può procedere alla liquidazione delle pensioni in regime di cumulo. Ciò a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale l’8 maggio 2018 della delibera in materia approvata dalla Cnpadc a fine novembre 2017.
Nella newsletter di maggio n. 2/2018 - https://newsletter.cnpadc.it/ultima_newsletter.html - sono riepilogati i principali aspetti del nuovo istituto e la procedura relativa.
La Cassa sta terminando un lavoro di verifica finalizzato a definire eventuali situazioni di incompatibilità previste all’art. 3 dell’Ordinamento Professionale.
Anche se ancora in attesa di ricevere chiarimenti da parte dell’Inps riguardo gli allegati tecnici che dovranno far parte della Convenzione, la Cnpadc, per tutelare i propri iscritti, ha deciso di evadere le domande ricevute con le medesime modalità applicate dal 2007 ad oggi per specifiche tipologie di pensione in regime di totalizzazione.
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti è finalizzata a consentire l’accesso alla pensione agli iscritti.
Sono preclusi dalla possibilità di cumulare coloro che sono già titolari di una pensione diretta.
La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti i periodi contributivi accreditati nelle gestioni assicurative interessate.
La pensione in regime di cumulo è stata disciplinata dalla Cassa con l’introduzione nel Regolamento Unitario del nuovo art. 37 bis il quale prevede, tra l’altro, che il trattamento pro quota della Cassa venga determinato con il metodo contributivo.
È anche possibile, in alcuni casi, anche il metodo misto (reddituale fino al 2003 e contributivo dal 2004).
Al fine di aiutare i Colleghi nella scelta tra la ricongiunzione, la totalizzazione o il cumulo, la Cassa sta integrando il servizio di simulazione PES anche con le pensioni in totalizzazione e in cumulo ed attualmente fornisce, comunque, adeguata consulenza ai Dottori Commercialisti che ne facciano richiesta.
La domanda di pensione in cumulo va presentata all’ente di ultima iscrizione in cui si sia versata la contribuzione più recente, oppure, se il soggetto sia al contempo iscritto presso diverse gestioni/enti di previdenza privati, si potrà scegliere a quale fare richiesta di pensionamento.
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