Cnf Compensazione da estendere a studi associati

Pubblicato il 25 novembre 2016

Il 18 novembre 2016 il Presidente del Cnf Andrea Mascherin ha trasmesso una nota al Direttore Generale del Dipartimento Affari giustizia, concernente la compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti ed onorari spettanti agli avvocati che difendano soggetti ammessi al gratuito patrocinio, di cui all'art. 1 comma 778 Legge 208/2015.

In particolare il Cnf ha espresso alcune osservazioni in merito alla Circolare ministeriale del 3 ottobre 2016, ove lo stesso Ministero ha sostenuto che dalla suddetta compensazione devono ritenersi esclusi i crediti risultanti da fatture intestate a studi professionali associati, alla luce della natura necessariamente individuale del credito medesimo.

Studi associati esclusi da compensazione Lesa libertà professionale

Detta esclusione – osserva Mascherin – oltre a non essere supportata da adeguata base normativa, si risolve in una grave lesione della libertà professionale dell’avvocato, nonché della libertà del cliente di scegliere il professionista da cui farsi assistere in giudizio.

L’agevolazione fiscale della compensazione rappresenta, difatti, una misura a favore del patrocinio a spese dello Stato, ove ne ricorrano i presupposti. Limitare detto beneficio ai soli avvocati che esercitino la professione individualmente lede, in primo luogo, la libertà della professione di avvocato, ove questa sia esercitata mediante costituzione o adesione ad un’associazione professionale.

All'avvocato associato, infatti, non resterebbe altra scelta se non quella di uscire dall'associazione e di fatturare personalmente  i crediti derivanti da prestazioni in favore di soggetti ammessi al gratuito patrocinio. E ciò con evidente ed irragionevole vulnus al diritto di esercitare la professione in forma associata, in quanto l’associazione si vedrebbe costretta a rinunciare a una porzione di reddito.

Ed ancora – si legge nella nota – la restrizione in oggetto incide anche sulla libertà professionale sotto il profilo della concorrenza tra avvocati, in relazione alla fattispecie per cui, l’avvocato che esercita individualmente si troverebbe in una (non giustificata) situazione di vantaggio rispetto al professionista associato.

Lesa libertà di scelta del cliente

Lesa infine la posizione dello stesso cliente sotto il profilo della libertà di scelta del professionista. Il soggetto economicamente svantaggiato (dunque ammesso al patrocinio a spese dello Stato) avrà, difatti, la sola scelta di farsi assistere da un professionista esercente in forma individuale e non da un membro di uno studio associato.

Alla luce di tutto ciò, il Cnf confida, pertanto, che il Ministero possa rivedere la propria posizione – così come espressa nella menzionata Circolare – estendendo la possibilità di portare in compensazione anche i crediti risultanti da fattura intestata ad una associazione di avvocati.

 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy