Potranno chiedere l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti, ai sensi dell'art. 22 comma 3 Legge 247/2012, gli avvocati che abbiano maturato i requisiti per l'iscrizione secondo la normativa previgente, alla data di entrata in vigore della medesima Legge 247/2012 (ossia il 2 febbraio 2013) ovvero - in virtù delle disposizioni transitorie di cui all'art. 22 comma 4 - che li abbiano maturati nei tre anni successivi (ossia il 2 febbraio 2016).
In altre parole, i professionisti che hanno maturato i necessari requisiti di anzianità alla data di entrata in vigore della nuova legge professionale o nei tre anni successivi, potranno direttamente richiedere l'iscrizione all'albo speciale dei patrocinatori dinnanzi alle giurisdizioni superiori, senza dover sostenere esami o corsi aggiuntivi.
Lo ha chiarito la commissione consultiva del Consiglio nazionale forense, coordinata da Michele Salazar, con parere reso noto con newsletter del 13 ottobre 2015 (quesito n. 69, relatore Carlo Orlando), offrendo chiarimenti circa la norma transitoria di cui all'art. 22 commi 3 e 4 Legge 247/2012, relativamente all'iscrizione di nuovi cassazionisti.
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