Cndcec sui requisiti per l’iscrizione all’elenco esperti per la composizione negoziale

Pubblicato il 19 novembre 2024

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con il Pronto Ordine n. 94, fornisce un chiarimento in materia di Elenco esperti per la composizione negoziata.

L’intervento è stato sollecitato dall’Ordine degli Avvocati di Torino che ha posto un quesito riguardante l'accesso all'elenco degli esperti per la composizione negoziata. In particolare, si chiede se un professionista iscritto all'Albo che ha ricoperto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, inclusa la transazione sui crediti tributari ex art. 63 CCII, possieda i requisiti necessari per essere incluso nell'elenco.

Requisiti per l'iscrizione all'elenco degli esperti

Il Cndcec, attraverso il Pronto Ordine n. 94, ha fornito chiarimenti dettagliati sui requisiti e le tipologie di incarichi qualificanti per l'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti.

Nello specifico, si ribadisce che per essere ammesso nell'elenco degli esperti, un professionista deve soddisfare tre requisiti congiunti:

  1. Anzianità di iscrizione: i professionisti iscritti a un Albo, come dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, devono essere iscritti al rispettivo Albo di appartenenza da almeno cinque anni. Per i soggetti non professionisti, invece, non è richiesta alcuna anzianità di iscrizione.
  2. Esperienze pregresse nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa: è necessario aver maturato almeno due esperienze comprovate direttamente nel settore concorsuale, con incarichi strettamente connessi alla preservazione del valore aziendale. Tra queste esperienze, il ruolo di commissario giudiziale in procedure di ristrutturazione dei debiti, inclusa la transazione sui crediti tributari ex art. 63 CCII, è considerato qualificante. È importante che queste esperienze siano state svolte direttamente dal professionista; le esperienze "indirette" non vengono riconosciute. Sono inoltre esclusi dall'elenco incarichi come liquidatore giudiziale in concordato liquidatorio, commissario giudiziale ex art. 15 DLgs. 231/2001, commissario giudiziale nel "concordato con riserva", curatore e amministratore giudiziario.
  3. Formazione: è obbligatorio aver completato 55 ore di formazione specifica definita dal Decreto Ministeriale del 21 marzo 202 Questa formazione non richiede aggiornamenti biennali per mantenere l'iscrizione all'elenco degli esperti.
NOTA BENE: L’insieme di questi requisiti assicura che i professionisti iscritti all'elenco degli esperti per la composizione negoziata abbiano la competenza, l'esperienza e la formazione necessarie per svolgere efficacemente il loro ruolo nella gestione delle crisi aziendali e delle ristrutturazioni del debito.

In conclusione, il Pronto Ordine n. 94 del CNDCEC stabilisce che un professionista che ha ricoperto incarichi di commissario giudiziale in procedure di ristrutturazione del debito, comprese le transazioni fiscali ai sensi dell’art. 63 CCII, può essere inserito nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata, a condizione che soddisfi anche gli altri requisiti richiesti, quali anzianità di iscrizione, esperienze aggiuntive e formazione specifica. Questo chiarimento favorisce l’iscrizione di esperti con esperienza diretta nella preservazione del valore aziendale durante le procedure concorsuali.

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