Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con il Pronto Ordine n. 94, fornisce un chiarimento in materia di Elenco esperti per la composizione negoziata.
L’intervento è stato sollecitato dall’Ordine degli Avvocati di Torino che ha posto un quesito riguardante l'accesso all'elenco degli esperti per la composizione negoziata. In particolare, si chiede se un professionista iscritto all'Albo che ha ricoperto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, inclusa la transazione sui crediti tributari ex art. 63 CCII, possieda i requisiti necessari per essere incluso nell'elenco.
Il Cndcec, attraverso il Pronto Ordine n. 94, ha fornito chiarimenti dettagliati sui requisiti e le tipologie di incarichi qualificanti per l'iscrizione all'elenco degli esperti indipendenti.
Nello specifico, si ribadisce che per essere ammesso nell'elenco degli esperti, un professionista deve soddisfare tre requisiti congiunti:
In conclusione, il Pronto Ordine n. 94 del CNDCEC stabilisce che un professionista che ha ricoperto incarichi di commissario giudiziale in procedure di ristrutturazione del debito, comprese le transazioni fiscali ai sensi dell’art. 63 CCII, può essere inserito nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata, a condizione che soddisfi anche gli altri requisiti richiesti, quali anzianità di iscrizione, esperienze aggiuntive e formazione specifica. Questo chiarimento favorisce l’iscrizione di esperti con esperienza diretta nella preservazione del valore aziendale durante le procedure concorsuali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".