Per aver diritto al regime fiscale agevolato, le scuole di alta formazione dei professionisti (SaF) non devono fare utili.
Con la risposta Prot. 14430 del 4 dicembre 2018 l'Agenzia delle Entrate chiarisce al Cndcec il trattamento fiscale per le entrate provenienti dalle attività di formazione erogate dalle SaF esterne agli Ordini.
Nella risposta viene chiarito che: la qualificazione agli effetti fiscali degli enti strumentali costituiti dagli Ordini nell’ambito di circoscrizioni territoriali di ridotte dimensioni come enti “commerciali” o come enti “non commerciali” è correlata alla circostanza che detta attività di formazione sia svolta o meno con modalità commerciali.
Ai fini del regime agevolato in argomento, le attività svolte non devono essere di natura commerciale. Dunque, il sostegno finanziario deve avvenire strutturalmente e stabilmente attraverso contributi versati dagli ordini non aventi natura di corrispettivo, ma genericamente finalizzati alla copertura dei costi gestionali sostenuti dall'ente.
Pertanto:
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