Nulla osta alla reiscrizione di un professionista cancellato per morosità dall’Albo, se la condotta è irreprensibile e lo stesso ha pagato il dovuto.
E' quanto chiarisce il Cndcec con il Pronto Ordini n. 199/2018 aggiornato al 14 febbraio 2019.
Regola il procedimento di cancellazione dall’Albo, scaturito da un provvedimento di sospensione per morosità protratta per un anno, l’art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi e non anche l’art. 52 lett. c) del DLgs. 139/2005.
Il Consiglio dell’Ordine deve, preliminarmente alla reiscrizione, aver accertato la sussistenza dei requisiti prescritti art. 36 comma 1 lett. c) del DLgs. 139/2005, ed in particolare la condotta irreprensibile che consiste:
Si ricorda che gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini:
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