Cndcec Pronta la Guida sulla disciplina e sul Codice delle sanzioni

Pubblicato il 24 aprile 2017

Per rafforzare l'attività di supporto agli organi disciplinari, il Cndcec ha elaborato una Guida sul tema della disciplina e sul Codice delle sanzioni disciplinari, operativo  quest'ultimo dal gennaio 2017.

Con l'informativa n. 23 del 21 aprile 2017, il Consiglio Nazionale ne informa i presidenti degli Ordini territoriali e rende noto che, a breve, seguirà anche un corso in modalità e-learning sullo stesso argomento.

Il corso sarà inizialmente destinato ai componenti degli Organi disciplinari e successivamente sarà fruibile da tutti gli iscritti interessati. Come confermato dallo stesso presidente Cndcec sarà un corso valido anche per la maturazione dei crediti formativi.

Guida sulla disciplina e sul codice delle sanzioni disciplinari

La Guida, di complessive 19 pagine, analizza l’argomento esaminando la struttura del codice e la tipologia delle sanzioni.

Si tratta di un primo strumento operativo per l’attività dei Consigli e dei Collegi di disciplina, che è anche corredato da una tabella che individua le sanzioni relative alla violazione di specifiche disposizioni del Codice deontologico.

Come si legge dal documento, “la funzione disciplinare costituisce una delle più complesse e delicate attribuzioni tra quelle tradizionalmente affidate dall’Ordinamento giuridico al sistema ordinistico delle professioni intellettuali. Si tratta, infatti, dell’esercizio, da parte dell’Ordine professionale, di poteri autoritativi - squisitamente pubblicistici - che incidono sulle situazioni giuridiche soggettive degli iscritti nell’Albo e che sono diretti ad accertare la responsabilità disciplinare in capo all’iscritto, conseguente all’inosservanza dei doveri professionali previsti dalle norme di legge e deontologiche”.

Il Cndcec parte, così, dal definire cosa si deve intendere per responsabilità disciplinare di un professionista. Si tratta di un tipo di responsabilità diversa e autonoma dalla responsabilità di altra natura (per esempio dalla responsabilità civile, penale o amministrativa); essa è ascrivibile al professionista in conseguenza dell’inosservanza delle norme di legge e di deontologia professionale cui è specificamente assoggettato in virtù dell’iscrizione nell’Albo.

La nozione ha subito nel tempo delle modifiche, tanto che di recente il Legislatore ha apportato rilevanti novità anche con riguardo all’esercizio della funzione disciplinare da parte degli Ordini professionali.

Nella Guida viene analizzato il ruolo dei Consigli di Disciplina, istituti a livello locale presso i Consigli degli Ordini territoriali, con compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti nell’Albo, stabilendo, attraverso la espressa previsione dell’incompatibilità tra la carica di consigliere dell’Ordine e la carica di consigliere del corrispondente Consiglio di disciplina, una netta scissione delle due funzioni (amministrativa e disciplinare) affidate a soggetti diversi.

Sotto il profilo operativo l'organo disciplinare - ossia il Consiglio di Disciplina territoriale dell’Ordine nel cui Albo, Elenco Speciale (o Registro di Tirocinio nel caso di praticante) in cui il soggetto è iscritto – è tenuto ad osservare tutta una serie di regole per svolgere correttamente il potere di iniziare l’azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari che vengono segnalate.

Prima della delibera che sancisce l’apertura formale del procedimento disciplinare, o la sua archiviazione, il soggetto “sotto osservazione” viene invitato per un confronto.

Il procedimento disciplinare si articola in più fasi:

- attività propedeutiche all’azione disciplinare;

- apertura del procedimento e fase istruttoria;

- fase dibattimentale;

- fase decisoria.

Il professionista “sotto osservazione”, durante il dibattimento, può farsi assistere da un avvocato o da un altro commercialista iscritto nell’Albo di qualunque Ordine territoriale.

Il procedimento disciplinare non deve superare i 18 mesi. In casi eccezionali, può allungarsi a 30 mesi se molto complesso, ma non oltre tale termine.

Nessuna azione disciplinare può essere intrapresa sulla base di un esposto anonimo.

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