Polizza professionale commercialista estesa a collaboratori e praticanti

Pubblicato il 04 aprile 2017

Con il Pronto ordini 65/2017 del 24 marzo 2017, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti risponde ad un quesito sollevato dall'Odcec di Padova circa l'insussistenza dell'obbligo assicurativo in capo ai professionisti che prestano la loro attività come collaboratori non dipendenti esclusivamente nei confronti di altri studi professionali.

Condizioni dell'obbligo assicurativo

Prendendo spunto dall'articolo 5 del Dpr n. 137/2012, il Cndcec sottolinea come l'obbligo assicurativo risulti strettamente legato all'esercizio della professione, essendo lo stesso finalizzato a risarcire al cliente gli eventuali danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, e non legato alla sola iscrizione all'Albo professionale.

Il professionista è, quindi, tenuto a comunicare al cliente il numero di polizza professionale.

Nel Pronto ordini n. 65/2017 si riportano le condizioni che emergono dalla relazione del ministero della Giustizia al regolamento e che sono alla base dell'obbligo assicurativo.

Si legge che:

- l'obbligo assicurativo sussiste solo se il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela e il cliente è inteso come destinatario finale del servizio professionale.

Ancora, specifica la relazione ministeriale che:

- i dipendenti di studio non sono tenuti alla stipula dell'assicurazione, dato che non assumono alcun rapporto con la clientela;

- è lasciata all'interprete l'individuazione degli altri casi in cui non sussiste l'obbligo.

Interpretazione del Consiglio nazionale dei commercialisti

Il Cndcec a questo punto – anche se il citato articolo 5, Dpr 137/2012 non prevede espressamente che il professionista debba estendere la polizza anche per la copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti a seguito dell'attività svolta in nome e per conto del titolare dello studio, a differenza di quanto prevede la Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – ritiene che:

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