Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili rende noto di aver siglato, nei giorni scorsi, una nuova convenvione con il MEF, per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi dell’articolo 5, commi 10 e 11 del DLgs. 39/2010.
Nel rispetto della nuova convenzione – si legge nell’informativa n. 151/2020 - a decorrere dal 1° gennaio 2021:
i crediti formativi acquisiti dai revisori legali non iscritti negli Albi attraverso le attività formative organizzate dagli Ordini non saranno più riconosciuti equipollenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo posto a carico dei revisori legali;
gli eventi di formazione di cui all’articolo 1, comma 5 del Regolamento della formazione professionale continua, ai soli fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, consentiranno la maturazione dei crediti formativi nella misura di 1 ora = 1 credito formativo professionale.
All’articolo 1 del nuovo protocollo d’intesa del mese di novembre 2020, si ricorda che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che risultano iscritti anche al Registro dei revisori legali devono acquisire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi per un totale di almeno 60 crediti formativi nel triennio, nelle materie, temi ed argomenti indicati nel programma annuale per la formazione definito dal MEF.
Almeno 10 crediti formativi annui devono essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale (definite Materie Gruppo A nel programma annuale), mentre i restanti 10 crediti formativi annui possono essere conseguiti nelle materie di cui ai Gruppi B e C.
Gli eventi formativi che consentiranno di assolvere anche all’obbligo formativo dei revisori legali sono quelli accreditati con i codici materia CNDCEC e che sono indicati negli allegati n. 1 e n. 2 del protocollo d’intesa.
La nuova convenzione è stata adottata tenendo conto della necessità di definire le modalità operative attraverso le quali gli Ordini trasmettono annualmente al MEF i dati relativi all’assolvimento dell’obbligo formativo da parte dei propri iscritti.
Circa le modalità di trasmissione dei crediti formativi restano valide le indicazioni già rese con l’Informativa n. 24 del 25 marzo 2019.
Pertanto all’articolo 3 della Convenzione si specifica quanto segue:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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