Cndcec: il commercialista al centro della compliance dell’azienda
Pubblicato il 15 ottobre 2012
La Commissione per lo studio della compliance aziendale del Cndcec ha pubblicato lo
studio di settembre 2012 dal titolo: “
La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli ambiti di intervento del commercialista”. Nel documento, oltre al quadro delle novità normative intervenute sul tema e l’evoluzione giurisprudenziale delle stesse, viene offerta un’analisi specifica delle tre funzioni che possono essere rivestite dal commercialista nell’iter di adeguamento al decreto 231: nella valutazione dei rischi; nell’adozione ed elaborazione del modello organizzativo; come componente dell’organo di vigilanza. Infine, il commercialista potrà coadiuvare l’autorità giudiziaria chiamata a pronunciarsi in merito alla validità esimente del modello, nonché svolgere le funzioni di commissario giudiziale nei casi previsti dal decreto.
Si ricorda che il percorso è obbligatorio solo in relazione a specifici settori, ma risulta indispensabile sia ai fini di prevenzione dei reati contemplati dalla norma sia per conferire
maggiore trasparenza ed efficienza ai sistemi di governance.
Circa l’organo di vigilanza - un “organismo
dell’ente” con autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento
e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento - particolare attenzione, si avverte nel documento, va posta al fine di evitare che tra i componenti dell’Odv figurino soggetti che, per effetto delle funzioni svolte all’interno della società, possano rivestire il
duplice ruolo di controllori e controllati. La circostanza, oltre a vanificare le funzioni dell’Organismo otterrebbe la valutazione negativa sull’idoneità del ‘modello 231’ da parte dell'autorità giudicante. La scelta migliore è quella della costituzione di un organismo ad hoc per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, formato da soggetti non appartenenti agli organi sociali da individuare eventualmente, ma non necessariamente, anche in collaboratori esterni. L’amministratore non esecutivo/privo di deleghe operative ed in possesso dei requisiti di indipendenza è una buona scelta.
Sulla possibilità che uno dei membri del collegio possa svolgere la duplice funzione di sindaco e componente dell'Odv, si esprime una valutazione favorevole, ma se entrambi gli organi sono
collegiali e la situazione di sovrapposizione riguarda un solo membro. Il duplice ruolo eviterebbe duplicazioni di attività con duplicazione di costi e contribuirebbe a una razionale pianificazione e gestione del sistema dei controlli interni.
Insieme al documento è fornito un allegato dal titolo "Mappatura del rischio", che riepiloga le tipologie di reato in cui si può incorrere.