Il 15 aprile 2019, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e la Fondazione nazionale hanno pubblicato un documento dal titolo “L'equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari”.
Nel Documento, messo a punto dal Gruppo di lavoro dedicato alla materia nell’ambito dell’Area finanza aziendale, vengono evidenziate le caratteristiche di questo strumento di finanziamento per le imprese, partendo, in primo luogo, dall’analisi degli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta e, di seguito, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento con riguardo alle modifiche introdotte dal D.L.179/2012 all’interno del nostro ordinamento.
L'equity crowdfunding rappresenta una forma di approvvigionamento di capitale di rischio per le imprese alternativa ai canali tradizionali (esempio: venture capital o business angel).
Essa si differenzia, da un lato, per la prevalente partecipazione di investitori non professionali e, dall’altro, per il mezzo scelto, ossia il ricorso a piattaforme online in cui si verifica l’incontro tra la domanda e l’offerta.
In pratica, si tratta di una forma di finanziamento di start up che avviene attraverso il contributo di una "folla" (crowd) di investitori che offre le proprie risorse attraverso portali online autorizzati.
Il crowdfunding è definito "equity-based" quando, tramite l'investimento online, si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.
L'equity crowdfunding è generalmente utilizzato, soprattutto, dalle piccole e medie imprese per supportare il lancio di nuove iniziative imprenditoriali.
Lo strumento di derivazione anglosassone, negli ultimi anni sta conoscendo un significativo sviluppo anche in Italia, grazie ad una evoluzione normativa che ne sta supportando l’utilizzo e la diffusione.
Per esempio, nel 2018 la raccolta complessiva avvenuta attraverso questo strumento è stata di 36 milioni di euro e il numero di società finanziate è salito a quota 113 dalle 50 del 2017. Anche la platea degli investitori è aumentata, passando dai circa 3.300 del 2017 ai 9.500 del 2018.
Nonostante i numeri in crescita, l’equity crowdfunding rimane a livelli molto bassi nel nostro Paese, rispetto al resto d’Europa, e la ragione è da riscontrare molto probabilmente – secondo il Cndcec – nel fatto che “la composizione del tessuto imprenditoriale italiano, composto in larga parte da piccole e medie imprese a gestione familiare” comporta “resistenze culturali da parte degli imprenditori, che mostrano in generale una scarsa propensione all'ingresso in società di soggetti estranei alla compagine societaria”.
Il Documento pubblicato dal Consiglio nazionale, in collaborazione con la Consob, nasce quindi dall’esigenza di offrire una visione organica del quadro normativo e della cornice regolamentare attualmente in vigore, rilevando – tra l’altro – il ruolo dei professionisti, tra cui i commercialisti, nella diffusione dell’utilizzo e della gestione di uno strumento di finanziamento non ancora adeguatamente conosciuto, che presenta anche elementi di elevata complessità, da approcciare con appropriate conoscenze e competenze.
Il Documento del Cndcec, dopo aver analizzato le caratteristiche delle operazioni di equity crowdfunding, i rischi e le opportunità sia per gli emittenti che per gli investitori, termina con una disamina sul ruolo e sulle opportunità per il commercialista nelle operazioni di equity crowdfunding.
Per il Consiglio è evidente che lo strumento dell’equity crowdfunding sia caratterizzato da profili di elevata complessità e che, per il suo ottimale utilizzo, siano necessarie competenze in alcuni campi specifici, rispetto alle quali diventa fondamentale il ruolo di un advisor che può essere rappresentato da un commercialista.
Il commercialista advisor potrebbe infatti agire nella duplice veste:
di supporto/consulente delle imprese per la strutturazione e gestione dell’operazione (lato offerta);
di soggetto che svolge un’attività promozionale, o meglio un’attività di “mera segnalazione” della denominazione del sito dei gestori di portale, affiancando i propri clienti al fine di comprendere le caratteristiche, le opportunità e i rischi dello strumento (lato domanda).
Per tali ragioni, secondo il Cndcec, i commercialisti devono avere un ruolo attivo nelle operazioni di crowdfunding, agendo come coach dell'imprenditore.
Grazie al loro bagaglio di competenze relative ad elementi di finanza comportamentale, infatti, i professionisti possono convincere le imprese della bontà dello strumento, fornendone una visione più ampia e “abbinando il suo utilizzo al superamento delle ristrettezze nell'erogazione del credito bancario”.
Il ruolo dei commercialisti può, infatti, essere decisivo in numerosi amibiti di intervento:
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