Cndcec su criticità della Riforma del terzo settore. Focus su questioni professionali

Pubblicato il 10 aprile 2019

Affiancato dal “Gruppo di lavoro per la riforma del Terzo settore”, il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha esaminato nuovamente la disciplina della Riforma del Terzo settore, tenuto conto delle problematiche che la stessa ha suscitato in ragione della complessità del settore cui si riferisce.

L’analisi del Cndcec si è concretizzata nella circolare dal titolo “Riforma del Terzo settore: elementi professionali e criticità applicative”, che fa seguito alla precedente disamina sull’argomento del novembre 2017.

Dopo un periodo di rallentamento, negli ultimi mesi è ripresa l’attività di completamento della Riforma da parte sia del legislatore ministeriale che degli altri soggetti a cui la norma attribuisce funzioni consultive per la predisposizione dei decreti attuativi (Consiglio nazionale del Terzo settore, Cabina di regia istituita presso Presidenza del Consiglio dei ministri, Conferenza Stato-Regioni).

Sono, infatti, stati approvati gli schemi di decreto relativi alle “attività diverse” e quello sul bilancio sociale; inoltre, nei primi giorni di marzo, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha siglato una convenzione con Unioncamere per affidare ad Infocamere la gestione informatica del RUNTS.

Alla luce di tutto ciò, il Cndcec, con la nuova corposa circolare, affronta le criticità della Riforma in modo sistematico, analizzando i vari ambiti civilistico, rendicontativo, organizzativo, fiscale e operativo, regolati dai decreti legislativi delegati, dai loro correttivi, dai decreti attuativi finora emanati, soffermandosi in particolare sulle questioni di interesse professionale.

I principali aspetti che vengono affrontati nel documento riguardano: gli adeguamenti statutari e la governance degli Enti del terzo settore (Ets), la modifica degli statuti e il periodo transitorio, la disciplina della revisione legale, il deposito del bilancio.

Ets, adeguamento statutario e periodo transitorio

Fino alla sopravvivenza della normativa sulle ONLUS, l’adeguamento statutario realizzato non comporta l’insorgere della causa di scioglimento dell’ente, né alcun obbligo devolutivo patrimoniale.

Con lo scadere di tale termine, senza aver adeguato lo statuto alle clausole inderogabili del Codice del Terzo settore e senza aver ottenuto l’iscrizione al RUNTS, si perderà lo status di ONLUS e subentrerà l’obbligo di devolvere il patrimonio ad un altro ente con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, previo parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Con riferimento al periodo transitorio, per le ONLUS, a differenza delle ODV e delle APS per le quali la precedente normativa di riferimento risulta già abrogata dal 3 agosto 2017, appare superflua la disposizione dell’art. 101, co. 2, del CTS secondo cui in via transitoria, fino all’operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti dell’iscrizione nei rispettivi Registri di settore a quegli enti “che si adeguano alle disposizioni inderogabili” entro 24 mesi, vale a dire entro il 3 agosto 2019, rimanendo le ONLUS soggette in ogni caso al D.lgs. 460/1997 sino alla sua abrogazione definitiva.

Si legge nella circolare che la lettura coordinata di tali norme potrebbe rendere possibile per una ONLUS l’adozione di un nuovo statuto, che preveda il differimento delle clausole di recepimento del Codice del terzo settore. Per questo motivo, una ONLUS potrebbe approvare il nuovo statuto entro il 3 agosto 2019 (con le maggioranze previste per le assemblee ordinarie) o dopo il 3 agosto 2019 (con le maggioranze statutarie), differendo anche integralmente l’efficacia dello stesso all’operatività del RUNTS (vale a dire adottando uno “statuto condizionato” alla iscrizione nel RUNTS).

Ets, organizzazione interna

Alcune considerazioni relative al profilo dell’organizzazione interna riguardano gli organi di amministrazione e controllo degli Ets.

Il primo deve essere necessariamente collegiale, anche se non si esclude la possibilità di un amministratore unico.

Riguardo alla durata, invece, mentre nelle fondazioni sembrerebbe lecita la nomina di amministratori a tempo indeterminato (fino a revoca), negli enti associativi appare sempre necessaria una scadenza, per il rispetto del principio generale di democraticità che regola tali enti.

A tal fine, la rielezione degli amministratori dovrebbe essere circoscritta in un arco temporale limitato, per evitare nomine potenzialmente perpetue.

Ets, revisione legale

La circolare evidenzia che, secondo l'attuale formulazione del sesto comma dell'art. 30 del Codice terzo settore, è da recepirsi la tesi secondo la quale la revisione legale risulti obbligatoria solo al superamento dei più ampi limiti dimensionali previsti dal successivo articolo 31.

A tali condizioni, l'attività di revisione legale potrà essere attribuita all'organo di controllo nominato ai sensi dell'art. 30, purché sia interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il riferimento dell’art. 31 del Cts è alla revisione prevista ex lege dal Dlgs 39/2010, con la conseguenza che essa dovrebbe essere effettuata nel rispetto dei principi di revisione Isa Italia e gli incarichi di revisione legale negli Ets dovrebbero essere soggetti alla medesima disciplina prevista per gli enti societari.

Ets, deposito bilancio

Infine, la circolare dei commercialisti, con riferimento al deposito del bilancio, specifica che il bilancio degli Ets dovrà essere depositato presso il "futuro" RUNTS e diverrà presumibilmente consultabile pubblicamente. Al contrario, invece, le imprese sociali depositeranno il proprio bilancio presso il Registro delle imprese.

La norma non fornisce, però, una tempistica precisa per l'approvazione del bilancio, anche se il comma 3 dell'art. 48 richiede i depositi entro il 30 giugno di ogni anno. Ne deriva che l'atto costitutivo o lo statuto dovrebbero prevedere una tempistica tale da rendere possibile il deposito entro i termini stabiliti.

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