In audizione presso la Commissione di giustizia alla Camera in merito allo schema di Dlgs del Codice della crisi d’impresa, il Cndcec richiama l'attenzione sulle procedure di allerta per prevenire le crisi.
Ritengono, i commercialisti, che l'utile strumento abbia bisogno di correzioni atte a scongiurare effetti distorsivi, ossia i “falsi positivi” e una scarsa capacità discriminatoria in relazione al default degli indicatori proposti.
Suggeriscono i commercialisti, che dovrebbe assumere rilevanza ai fini degli indicatori una situazione di “non sostenibilità del debito o di assenza della continuità aziendale e non viceversa”.
Suggeriscono i commercialisti, che dovrebbe assumere rilevanza ai fini degli indicatori una situazione di “non sostenibilità del debito o di assenza della continuità aziendale e non viceversa”: “La modifica consentirebbe di assicurare una clausola di salvaguardia atta ad individuare, a tutela delle imprese in presenza di falsi positivi, un preciso discrimine tra situazioni di crisi in cui deve essere attivato l’OCRI e situazioni in cui la gestione della crisi può avere luogo ancora internamente, essendo comunque salva la facoltà del debitore di ricorrervi anche prima dell’attivazione dell’allerta”.
Alternative proposte:
Inoltre, è necessario l'avvio graduale per evitare il sovraccarico di attività per i professionisti.
L'esortazione è di concedere altri 18 mesi, rispetto ai 18 della vacatio legis attualmente prevista, all’entrata in vigore della disciplina delle segnalazioni all’Ocri per le imprese il cui fatturato non ecceda i 5 milioni e di differire l’obbligo di istituzione del collegio sindacale di 12 mesi dalla pubblicazione del decreto.
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