Cndcec. Cooperative sociali, niente modifiche per gli statuti

Pubblicato il 09 febbraio 2019

La nuova disciplina dell’impresa sociale non obbliga le cooperative sociali all'adeguamento degli statuti.

L'indicazione arriva da un documento realizzato dal gruppo di lavoro sulle società cooperative, promosso dall’Alleanza delle Cooperative e dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che esamina le prescrizioni del Dlgs 112/2017 (in vigore il 20 luglio 2017 e successivamente modificato ex decreto correttivo del 17 luglio 2018) nell'ambito delle cooperative sociali.

Quali disposizioni trovano applicazione nei confronti delle cooperative sociali?

Il documento conferma le indicazioni del ministero del Lavoro, con nota del 22 febbraio 2018: le cooperative sociali acquisiscono lo status senza la necessità di ottemperare ad alcun onere di adeguamento o qualificazione, né dover passare il vaglio di verifiche o controlli preventivi.

Tuttavia, le cooperative sociali devono comunque verificare quali norme della disciplina generale del Terzo settore e dell’impresa sociale si applicano anche nei loro confronti “nel rispetto della normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili”.

Ciò dal combinato disposto ex articoli 1, c. 4, D. Lgs. 112/2017 e 17, c.3, D.Lgs. 112/2017.

Pertanto, le coop sociali dovranno determinare quali disposizioni del D.Lgs. 112/2017 debbano trovare applicazione nei loro confronti, senza che da tale applicazione discendano ostacoli all’acquisizione dello status.

Si premette che il Legislatore ha voluto selezionare quegli istituti o profili di disciplina:

Si spiega che, per potersi applicare alle cooperative sociali, una disposizione contenuta nel D.Lgs. 112/2017 non deve sovrapporsi alla normativa specifica delle cooperative, deve quindi colmare una lacuna della normativa specifica e contestualmente essere non in contrasto con i principi e le regole di struttura e funzionamento delle società cooperative.

Step. Le cooperative sociali devono:

  1. vagliare quali disposizioni del D.Lgs. 112/2017 (e del D.Lgs. 117/2017, eventualmente) si applicano anche nei loro confronti;
  2. in caso di esito positivo, le cooperative sociali dovranno altresì valutare se tali disposizioni profilino un adeguamento obbligatorio del loro atto costitutivo;
  3. in caso di esito positivo di tale giudizio positivo, le cooperative sociali dovranno vieppiù procedere all’adeguamento statutario.

Riepilogati gli interventi successivi

Ad oggi, si legge nel documento, sono stati emanati:

  1. in data 16 marzo 2018 il decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 5, comma 5 del D.Lgs. 112/2017;
  2. in data 27 aprile 2018 il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’art. 12, comma 2 del medesimo decreto legislativo;
  3. in data 22 febbraio 2018 la nota del direttore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale delle imprese (trasmessa agli Uffici regionali competenti) avente ad oggetto “D.Lgs. 112/2017. Quesiti in materia di cooperative sociali”.

Tesi del Ministero e del Notariato

Già notai e ministero del Lavoro sono intervenuti sull’argomento dettando le loro indicazioni.

Il documento Cndcec/Alleanza delle Cooperative è d'accordo con il Notariato su quanto detto in merito ai lavoratori: anche le coop sociali devono rispettare il rapporto di uno a otto nel divario retributivo tra i dipendenti (articolo 13, comma 1, del Dlgs 112/2017), non si condividono le diverse indicazioni contenute nella nota a firma congiunta Mise-ministero del Lavoro del 31 gennaio, che nega l’applicabilità dell’articolo 13 alle cooperative sociali.

Quanto alle operazioni straordinarie - articolo 12 del Dlgs 112/2017 – si esprimono dubbi sull'applicazione, contrariamente a ministero e notai, che hanno ritenuto inapplicabile la disposizione reputando la materia già esaustivamente regolata dal codice civile.

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