Cndcec. Aggiornata la relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale

Pubblicato il 14 marzo 2019

E’ giunto alla quarta edizione il documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che fornisce un modello di relazione unitaria di controllo societario.

Il documento, dal titolo “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, conferma l’impegno del Cndcec sulla via della produzione di strumenti e aiuti al servizio della soluzione di problemi professionali concreti e spesso trascurati, come la stesura della relazione unitaria di controllo societario.

La nuova versione aggiorna quella rilasciata nel marzo 2018 e tiene conto anche del documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, emanato ad aprile 2018.

Inoltre, la stessa considera anche alcune modifiche intervenute, nel frattempo, nella disciplina del bilancio d’esercizio, mentre non si registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto della relazione di revisione.

Il documento conserva l’articolazione delle precedenti edizioni, illustrando:

Cndcec, novità del contenuto del modello di relazione unitaria

Il contenuto del nuovo modello di relazione unitaria, proposto dai commercialisti, tiene conto dei riflessi delle principali novità e dei nuovi obblighi connessi alla prossima pubblicazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, introdotti:

Nello specifico, nella stesura aggiornata della relazione unitaria, il Cndcec sostiene che i revisori del bilancio dovranno tener conto quest’anno anche della possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa (ex lege 30/12/18, n. 145).

Dal punto di vista operativo, con riferimento alla rivalutazione dei beni d’impresa, il sindaco-revisore dovrà non solo verificare la corretta contabilizzazione della rivalutazione e dell’imposta sostitutiva, ma anche accertare che la società ne abbia fornito adeguata informativa. Nel caso in cui il sindaco-revisore constati che tale aspetto è fondamentale, ai fini della comprensione del bilancio, dovrà:

Relativamente alla questione delle sovvenzioni dalla Pa, altra novità che riguarderà il bilancio dell’esercizio 2018 è l’obbligo di fornire informazioni nella nota integrativa relativamente a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro.

Anche in questo caso, infatti, il sindaco-revisore dovrà verificare, in primo luogo, la corretta contabilizzazione delle suddette sovvenzioni o vantaggi economici e, poi, accertarsi che ne venga data adeguata informativa nella nota integrativa.

Proprio le difficoltà connesse alla corretta contabilizzazione nei bilanci d’esercizio di poste quali le sovvenzioni ricevute dalla Pa e la rivalutazione dei beni, sono state considerate dal Cndcec un motivo valido per allungare, fino a 180 giorni, i termini per l’approvazione dei bilanci.

Cndcec, relazione unitaria del collegio sindacale

Il modello di relazione del collegio sindacale incaricato della revisione legale proposto dal Cndcec conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, quindi, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate.

In questo modo, il collegio sindacale esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto, sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Infine, il modello di relazione unitaria proposto in questa quarta edizione mantiene l'ordine espositivo già indicato nelle precedenti versioni, che vede come primo documento la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

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