Clausole Rca Vessatorie se vietano avvocato

Pubblicato il 04 gennaio 2017

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con Provvedimento n. 26255 del 30 novembre 2016 – pubblicato nel Bollettino n. 46 del 27 dicembre 2016 – ha sancito la vessatorietà delle clausole contenute nei moduli contrattuali predisposti da Allianz s.p.a. per la vendita di polizze assicurative responsabilità civile auto, laddove prevedono quanto segue: per i sinistri gestiti con procedura di risarcimento diretto (Card), l’assicurato si impegna a: 1) non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (avvocati, procuratori legali e simili): 2) ricorrere preliminarmente alla procedura di conciliazione paritetica se l’ammontare del danno non supera i 15 mila euro. In cambio di tale obbligo, l’impresa opera lo sconto del 3,5% sul premio annuo netto Rca; per contro, se l’assicurato viola il predetto impegno, l’impresa applica una penale di 500 euro da detrarsi dalla somma dovuta a titolo di risarcimento, con il limite di quest’ultimo.

Penale eccessiva e lesione diritto di difesa tecnica

Dette clausole – secondo l’Autorità, con Provvedimento reso ad esito di un procedimento su segnalazione dell’Ivass e di alcuni consumatori – appaiono vessatorie ai sensi dell’art. 33 comma 1 e 2 Codice del consumo, in quanto tali da determinare uno squilibrio di diritti ed obblighi derivanti dal contratto.

In particolare, oltre allo squilibrio creato dalla manifesta eccessività della penale (in rapporto allo sconto praticato), le suddette previsioni, laddove obbligano il consumatore a non ricorrere all'assistenza di un patrocinatore, ledono il diritto del danneggiato a tutelare i propri interessi affidandosi alla competenza di un legale, che deve essere comunque riconosciuto anche nella fase prodromica al giudizio. 

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