, con la sentenza n. 6314 depositata il 22 marzo 2006, stabilisce che si può applicare l’articolo 1341 del Codice civile contro le clausole vessatorie anche quando il datore di lavoro utilizzi non un modulo (“stampato da accettare in blocco riempiendo gli spazi bianchi”), ma un documento informatico o un file predisposto unilateralmente destinato a fungere da modello per la riproduzione in un numero indeterminato di esemplari. La decisione muove dal caso di un promotore finanziario con un contratto in cui vi era uno squilibrio tra la facoltà di recesso del promotore, che risultava molto onerosa, e quella della banca, che era sostanzialmente libera. La clausola che prevede la facoltà di recesso a favore del solo predisponente e non attiene alla facoltà di recesso reciproco è vessatoria e quindi deve essere approvata per iscritto.
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