Clausole giuste nel rogito

Pubblicato il 25 settembre 2006

Il trattamento fiscale dei trasferimenti immobiliari è stato oggetto di attenta analisi e di notevoli specificazioni nell’ambito dell’approvazione della cosiddetta manovra d’estate (Dl 223/06, convertito in Legge 248/2006). Le nuove norme hanno evidenziato, però, un quadro piuttosto complesso che ha generato notevole confusione tra i professionisti del settore, le imprese venditrici coinvolte e gli acquirenti. Le difficoltà derivano proprio dal fatto che si devono considerare fattori diversi per individuare la fattispecie in cui si ricade nella pratica professionale: è necessario, infatti, tener conto del fatto che il “soggetto cedente” può essere un’impresa costruttrice, un’impresa che esegue lavori di recupero oppure un’impresa diversa dalle precedenti; mentre “l’oggetto della compravendita” può essere un fabbricato abitativo oppure un fabbricato strumentale. Nel caso dell’impresa costruttrice e dell’impresa che esegue i lavori di recupero occorre poi ulteriormente distinguere se si tratti di lavori eseguiti o meno da oltre quattro anni. Nel Quotidiano di oggi viene pubblicata una tabella (a cui si rimanda) nella quale sono illustrati tutti i casi che si possono incontrare nella pratica professionale. Individuata l’ipotesi specifica che interessa, si trova di conseguenza la clausola che occorre inserire nel rogito di compravendita e la tassazione che la nuova legge applica a quel caso, a titolo d’imposta sul valore aggiunto e di imposte di registro, ipotecaria e catastale.

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