Il tema del lavoro sommerso e della cosiddetta maxisanzione è stato oggetto di due recenti pronunce di merito che hanno ribadito l'autonoma efficacia della sanzione amministrativa di cui all'art. 36-bis, Legge 248/2006. Nel dettaglio, il Tribunale di Milano (sentenza n. 1522/2008) ha sottolineato come dal fatto dell'impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno possa derivare sia la sanzione penale prevista dal TU sull'immigrazione che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3 della legge 73/02, in quanto le due norme sono preposte alla tutela di diversi, seppur comparabili, interessi pubblici. Il Tribunale di Monza (sentenza n. 431/2008) ha evidenziato come tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la fattispecie dell'impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno non esista connessione obiettiva. In tali casi, l'accertamento dell'illecito amministrativo non condizionerebbe la sussistenza del reato ben potendosi applicare la sanzione amministrativa senza la necessità dell'attivazione del giudice penale. L'eventuale impugnazione è quindi di competenza del giudice civile, chiamato a conoscere, a seguito della pronuncia n. 130 del 14 maggio scorso della Corte Costituzionale, anche delle cause relative alle sanzioni amministrative per lavoro sommerso, contestato prima dell'agosto 2006.
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