Clandestini, decide il tribunale civile

Pubblicato il 01 settembre 2008

Il tema del lavoro sommerso e della cosiddetta maxisanzione è stato oggetto di due recenti pronunce di merito che hanno ribadito l'autonoma efficacia della sanzione amministrativa di cui all'art. 36-bis, Legge 248/2006. Nel dettaglio, il Tribunale di Milano (sentenza n. 1522/2008) ha sottolineato come dal fatto dell'impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno possa derivare sia la sanzione penale prevista dal TU sull'immigrazione che la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3 della legge 73/02, in quanto le due norme sono preposte alla tutela di diversi, seppur comparabili, interessi pubblici. Il Tribunale di Monza (sentenza n. 431/2008) ha evidenziato come tra il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la fattispecie dell'impiego di lavoratori senza permesso di soggiorno non esista connessione obiettiva. In tali casi, l'accertamento dell'illecito amministrativo non condizionerebbe la sussistenza del reato ben potendosi applicare la sanzione amministrativa senza la necessità dell'attivazione del giudice penale. L'eventuale impugnazione è quindi di competenza del giudice civile, chiamato a conoscere, a seguito della pronuncia n. 130 del 14 maggio scorso della Corte Costituzionale, anche delle cause relative alle sanzioni amministrative per lavoro sommerso, contestato prima dell'agosto 2006.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

CCNL Comunicazione artigianato. Verbale integrativo del 25/11/2024

02/12/2024

Ccnl Comunicazione artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Metalmeccanica artigianato. Tabelle retributive

02/12/2024

Dal 2025 nuovo regime di franchigia Iva per Pmi e eventi in streaming

02/12/2024

Codice della strada: Legge di Riforma in Gazzetta Ufficiale

02/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy