Claims made vessatoria se limita altra clausola generale

Pubblicato il 12 novembre 2015

Quando la clausola claims made o “a richiesta fatta” - che correla la garanzia assicurativa al fatto che la richiesta risarcitoria venga formulata nel periodo di vigenza del contratto di assicurazione - si inserisce in un contratto concluso riconducibile alle norme degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, come una specifica clausola “condizione, che limiti la garanzia assicurativa e, dunque, l’oggetto del contratto siccome definito e comunque percepibile da altra clausola deputata alla sua individuazione, ricorre la fattispecie della vessatorietà.

Questo poiché la formale previsione della clausola claims made dopo altra idonea a definire in modo più ampio la garanzia, non appartiene più, nell’economia del contratto, all’individuazione dell’oggetto del contratto, ma svolge, dopo una previsione a ciò diretta, almeno finché essa sola si legga, una funzione chiarificatrice ulteriore che assume carattere limitativo di ciò che nella precedente previsione era più ampio.

Si riscontra una tale ipotesi nel caso di contratto concluso mediante formulario che rechi una combinazione di clausole dirette a determinare l’oggetto della garanzia secondo il modello tipizzato dell’articolo 1917 del Codice civile, imperniato sul fatto verificatosi in pendenza del contratto, e ulteriore clausola cosiddetta “a richiesta fatta” limitativa della garanzia in precedenza prestata.

E’ quanto espressamente sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22891 depositata il 10 novembre 2015.

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