Cittadini ucraini, lavoro con sola richiesta di permesso di soggiorno

Pubblicato il 14 aprile 2022

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il 13 aprile 2022 le risposte alle domande più frequenti relative ad assunzioni, accesso ai Centri per l'Impiego, DID, tirocini, formazione professionale, riconoscimento titoli dei richiedenti e titolari della protezione temporanea riservata alle persone sfollate dall'Ucraina e arrivate in Italia a causa della guerra in corso.

Il quadro normativo

In seguito agli eventi bellici cominciati lo scorso 24 febbraio 2022, il Consiglio dell’Unione europea ha deciso, infatti, lo scorso 4 marzo, in seguito al massiccio afflusso di sfollati che hanno lasciato l’Ucraina, di attivare la Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea.
Sul piano nazionale, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 ha dichiarato fino al prossimo 31 dicembre lo stato di emergenza anche per assicurare soccorso ed assistenza alla popolazione ucraina, demandando alla Protezione civile l’organizzazione ed attuazione dei relativi interventi.

Con l’ordinanza n. 872 del 4 marzo 2022, la Protezione civile ha così adottato le prime disposizioni in materia di accesso al lavoro per le persone provenienti dall’Ucraina, prevedendo che lo svolgimento di attività lavorativa è consentito sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno, in deroga alle quote massime previste dal decreto legislativo 286/98.

Solo dopo la pubblicazione del DPCM del 28 marzo 2022, che disciplina in dettaglio la materia, le Questure potranno, però, completare l'esame della domanda con la stampa e il rilascio del permesso di soggiorno, che avrà validità non oltre il 4 marzo 2023.

Le risposte del Ministero

1) È possibile, sin dalla presentazione della domanda di protezione temporanea, svolgere attività lavorativa con la sola ricevuta della stessa, anche se ancora non è stato rilasciato il relativo permesso di soggiorno.

2) Sin dal momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea, viene rilasciato al richiedente da parte della Questura il codice fiscale secondo la procedura prevista in generale per i richiedenti protezione internazionale.

3) I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea o della relativa ricevuta devono inviare telematicamente, tramite il sito www.co.lavoro.gov.it/co/Login.aspx, il modello “UNILAV” al Centro per l’Impiego competente entro le ore 24 del giorno precedente all’assunzione; gli obblighi di comunicazione vanno assolti, contemporaneamente, all’Inps, all’Inail, alla Prefettura e ad altre eventuali istituzioni previdenziali sostitutive od esclusive.

4) Per assumere colf, badanti o baby-sitter, la comunicazione di assunzione va inviata all’Inps entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro; detta comunicazione ha efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti, del Ministero del lavoro, dell’Inail e della Prefettura-ufficio territoriale del Governo.

5) I titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea possono accedere, oltre che al mercato del lavoro, anche allo studio, alla formazione professionale o a tirocini nelle imprese, secondo quanto stabilito dall’art. 4 lett. g del D.lgs n. 85/2003.

6) L’articolo 34 del D.L. 21/22 consente l'esercizio temporaneo delle professioni sanitarie e di operatore socio-sanitario ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono lavorare in Italia in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Le strutture sanitarie interessate possono quindi reclutare temporaneamente tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy