Per escludere la sussistenza dell’obbligo della banca a non procedere all’esecuzione dell’ordine di acquisto di strumenti finanziari - nella specie Bond Cirio - non è sufficiente la circostanza che, in epoca prossima all’operazione, il cliente avesse acquistato altri titoli a rischio.
Ed infatti, il dovere di fornire informazioni appropriate e l’obbligo di astenersi dall’effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, se non sulla base di un ordine impartito per iscritto dall’investitore, contenente l’esplicito riferimento alle avvertenze ricevute, sussiste in tutti i rapporti con operatori non qualificati, tra i quali va ricompreso anche chi abbia in precedenza, occasionalmente, investito in titoli a rischio.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 816 depositata il 19 gennaio 2016.
Nella medesima decisione, la Suprema corte ha, altresì, precisato come, relativamente ai titoli negoziati, la pacifica mancanza di rating ufficiale dei medesimi avrebbe dovuto indurre la banca a procedere con la massima prudenza, segnalando che si trattava di titoli particolarmente rischiosi o comunque non sicuri, tanto più che essi, seppur in prima battuta, erano destinati ai soli investitori istituzionali.
Nella vicenda in esame è stata confermata la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato la nullità di alcuni ordini di acquisto di obbligazioni Cirio disposti da due risparmiatori, condannando la banca a risarcire il danno ai due, pari a circa 200mila euro, con restituzione dei titoli all’istituto di credito.
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