Circolare 20/E su studi di settore: spazio alle variabili territoriali

Pubblicato il 10 luglio 2014

I consueti chiarimenti ed indicazioni per l'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 - Unico 2014 – sono giunti dalle Entrate con circolare n. 20 del 4 luglio. La novità più rilevante contenuta nel documento riguarda l'aspetto, da considerare nei calcoli di Gerico, della variabile territoriale.

La circolare 20/E, con cui l'agenzia delle Entrate illustra i punti cardine per l'applicazione degli studi di settore 2013, considera in primo luogo le fonti da tener presente.

Si tratta:

- dei decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, relativi all'approvazione di 69 studi di settore revisionati e di 5 specifici indicatori territoriali per dare rilevanza al luogo in cui l'attività economica viene svolta;

- del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 che contiene, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, le integrazioni agli studi di settore utili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza;

- del decreto ministeriale 2maggio 2014, contenente la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2013, che ha dato il via alla elaborazione di specifici fattori correttivi;

- del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 20 maggio 2014 di approvazione dei modelli, ed istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2013.

I 69 studi di settore approvati con i decreti del 23/12/2013 non trovano applicazione, in fase di accertamento, nei confronti dei contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di ammontare superiore ad euro 5.164.569.


SOGGETTI ESCLUSI


Si rammenta che la disciplina degli studi di settore rimane inapplicabile per:


società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;


società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.


Per i suddetti soggetti rimangono applicabili i parametri istituiti dalla legge n. 549 del 1995.


ANALISI DELLA TERRITORIALITA'


Si nota che, per il periodo di imposta 2013, notevole importanza è stata data alle variabili territoriali.


Ne sono state individuate 6:

1. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili – attinente alla differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale


L'analisi ha preso in considerazione i seguenti immobili: abitazioni civili e di tipo economico; laboratori; magazzini; negozi; uffici; ville e villini.


Ogni tipologia di immobile è stata identificata in base allo stato conservativo: scadente, normale e ottimo; poi, sono stati considerati i canoni di locazione minimi e massimi degli immobili relativi alla modalità normale.

2. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari – diretta alla differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale


In questo caso le variabili prese in esame sono i prezzi di riferimento delle quotazioni immobiliari per ogni tipologia di immobile a livello di singolo comune.

3. livello dei canoni di affitto dei locali commerciali - diretto ad evidenziare l’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico


L’indicatore in parola è stato determinato a livello comunale, partendo da quanto indicato nel quadro F del modello degli studi di settore, relativo alle attività di impresa, con riferimento al periodo d’imposta 2011, secondo particolari modalità specificate nella circolare.

4. livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef – utile per considerare l’influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi


Per evitare distorsioni dipendenti da valori anomali relativi alla singola annualità, è stato considerato il valore medio dei redditi relativi ai periodi d’imposta 2009 e 2010; si è poi proceduto anche a livello provinciale, regionale e di macro area territoriale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).

5. livello delle retribuzioni - utile per considerare l’influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi


L'identificazione dell'indicatore è avvenuta, per ogni attività d’impresa, calcolando il rapporto tra le spese per lavoro dipendente, dichiarate nel quadro F del modello studi (al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore, delle spese per collaboratori coordinati e continuativi e delle spese per prestazioni rese da professionisti esterni) e il numero dei dipendenti, calcolato come numero di giornate retribuite, dichiarate nel quadro A del suddetto modello, diviso 312.

6. aggiornamento della variabile territoriale a seguito dell'istituzione di nuovi comuni (Montoro, provincia di Avellino, e Quero Vas, provincia di Belluno)


INDICATORI DI COERENZA


Anche per il periodo di imposta 2013, il decreto 24 marzo 2014 ha confermato la presenza di alcuni indicatori di coerenza
economica
approvati nel 2013, utilizzati per contrastare l'eventuale errata compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi di settore.


Le fattispecie di anomalie sono le seguenti:


- incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;


- valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi;


- valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso;


- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;


- mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti;


- mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro.


Dal decreto suddetto si evince che non sussistono per il periodo d’imposta 2013, a causa di controlli bloccanti in Gerico e di criticità applicative in presenza di particolari attività, gli indicatori:


- valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi;


- mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali;


- presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso.


Con riferimento a 46 dei 69 studi di settore evoluti per il periodo d’imposta 2013, si registra l’applicazione dell’indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali, utile per individuare la presenza di beni strumentali tra i dati strutturali e la mancata dichiarazione di un corrispondente “Valore dei Beni Strumentali” nei dati contabili.


Ciò per contrastare fenomeni di non corretta compilazione dei dati contabili e strutturali.


Poichè non risulta utile a dare esiti di coerenza, l’indicatore “Margine per addetto non dipendenteè stato eliminato per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013.


CORRETTIVI ANTICRISI


Il decreto ministeriale 2 maggio 2014 dispone che ai risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 si applichino i seguenti correttivi:


1. modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”;


2. correttivi specifici per la crisi;


3. correttivi congiunturali di settore;


4. correttivi congiunturali individuali.


L'indicatore “durata delle scorte” va applicato a soggetti che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:

- riduzione dei ricavi, dichiarati ai fini della congruità, nel periodo di imposta 2013, rispetto a quelli del 2012;

- situazione di coerenza delle esistenze iniziali.


Gli altri tre correttivi si applicano ai soggetti che presentano, nel periodo d’imposta 2013, ricavi/compensi dichiarati ai fini della congruità inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall'applicazione dell'analisi di congruità e di normalità economica e modificata anche in base al correttivo “durata delle scorte”.


Tali correttivi si applicano indipendentemente dal posizionamento rispetto all’analisi di normalità economica.


Oltre a questi, sono stati individuati altri specifici correttivi delle funzioni di ricavo legati al costo del carburante che riguardano:


-> gli studi di settore VG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture con conducente (-19,1% da applicare a “Costi per carburanti”) e VG72B - Altri trasporti terrestri di passeggeri (-21,8% da applicare a “Costi per carburanti”);


-> lo studio di settore VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco.


Per lo studio di settore VG68U il correttivo prevede che:


- i “Costi per carburanti e lubrificanti” vengano riportati ai prezzi dell’anno 2009;


- al ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, venga aggiunta la quota parte di incremento dei “Costi per carburanti e lubrificanti”, che dall’analisi effettuata è risultata traslabile sui ricavi.


UTILIZZO DELLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE


La circolare ribadisce, come previsto per l'anno 2012, che i risultati degli studi di settore evoluti per il periodo di imposta 2013 non possono essere utilizzati per rideterminare, in contraddittorio, una pretesa tributaria riferita ad anni precedenti.


Però, i risultati emergenti dagli studi evoluti del 2013, senza considerare le modifiche derivanti dai correttivi, possono assumere importanza per la rideterminazione, in contraddittorio, della pretesa tributaria riferita all'anno 2011 in quanto la base dati presa per elaborare gli studi evoluti per il 2013 è proprio quella dell'anno 2011.


MODELLI: NOVITA' RILEVANTI


Quote canoni di leasing – Sono state operate modifiche ai quadri dedicati agli elementi contabili (F e G).


Il nuovo campo 5 del rigo F18 consente di riportare le quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto; ciò a causa della modifica apportata alla disciplina dei canoni di locazione finanziaria per la quale i canoni non dedotti alla scadenza del contratto di leasing possono trovare riconoscimento fiscale anche oltre tale scadenza.


L’importo indicato nel nuovo campo non deve poi essere compreso nella voce di costo indicata nel rigo F18, campo 4, utilizzato nel calcolo dell’indicatore di normalità “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi”.


Iva per cassa – In ordine all'introduzione, nel 2012, del regime Iva per cassa – per il quale in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e il diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi - sono stati aggiunti alla sezione IVA dei quadri F e G due nuovi campi:


- uno serve per recepire l’imposta relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno (campo 2 del rigo F33 e campo 2 del rigo G18);


- l'altro è destinato ad accogliere l’imposta relativa alle operazioni realizzate nel periodo
d’imposta ed esigibile in anni successivi (campo 3 del rigo F33 e campo 3 del rigo G18).


Correttivi – Con riferimento alla necessità di inserire alcuni correttivi con il compito di “aggiustare” le risultanze degli studi in base a determinate condizioni in cui possono trovarsi i soggetti, è stato aggiunto un apposito quadro T – Congiuntura economica – per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2013, contenente i dati necessari per consentire l’applicazione dei correttivi stessi.


SEGNALAZIONI DI CAUSE DI NON CONGRUITA'


Anche per il periodo di imposta 2013 l'agenzia delle Entrate metterà a disposizione degli utenti un apposito software da utilizzare per segnalare situazioni che giustificano lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore.


Tale comunicazione potrà avvenire entro la fine del mese di dicembre 2014.


Ma il software “Segnalazioni” può essere utilizzato dai contribuenti anche per evidenziare le ragioni che li hanno portati a indicare una causa di esclusione o di inapplicabilità agli studi di settore.

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