I consueti chiarimenti ed indicazioni per l'applicazione degli studi di settore per il periodo di imposta 2013 - Unico 2014 – sono giunti dalle Entrate con circolare n. 20 del 4 luglio. La novità più rilevante contenuta nel documento riguarda l'aspetto, da considerare nei calcoli di Gerico, della variabile territoriale.
La circolare
20/E, con cui l'agenzia
delle Entrate illustra i punti cardine per l'applicazione
degli studi di settore 2013, considera in primo luogo le
fonti da tener
presente.
Si tratta:
- dei decreti del ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2013, relativi all'approvazione di 69 studi di settore revisionati e di 5 specifici indicatori territoriali per dare rilevanza al luogo in cui l'attività economica viene svolta;
- del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 24 marzo 2014 che contiene, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, le integrazioni agli studi di settore utili per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire gli indicatori di coerenza;
- del decreto ministeriale 2maggio 2014, contenente la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2013, che ha dato il via alla elaborazione di specifici fattori correttivi;
- del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 20 maggio 2014 di approvazione dei modelli, ed istruzioni, per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per il periodo d’imposta 2013.
I 69 studi di
settore approvati con
i decreti del 23/12/2013 non trovano applicazione, in fase di
accertamento, nei
confronti dei contribuenti che dichiarano compensi o ricavi
di ammontare
superiore ad euro 5.164.569.
SOGGETTI
ESCLUSI
Si
rammenta che la disciplina degli
studi di settore rimane inapplicabile
per:
→ società
cooperative, società consortili e consorzi che operano
esclusivamente a
favore delle imprese socie o associate;
→ società
cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano
esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Per i
suddetti soggetti rimangono applicabili i parametri istituiti dalla
legge n.
549 del 1995.
ANALISI
DELLA TERRITORIALITA'
Si nota
che, per il periodo di imposta 2013, notevole importanza è stata data
alle
variabili territoriali.
Ne sono
state individuate 6:
1. territorialità del livello dei canoni di locazione degli immobili – attinente alla differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori delle locazioni degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale |
L'analisi
ha preso in considerazione i seguenti immobili: abitazioni civili e di
tipo
economico; laboratori; magazzini; negozi; uffici; ville e villini.
Ogni
tipologia di immobile è stata identificata in base allo stato
conservativo:
scadente, normale e ottimo; poi, sono stati considerati i canoni di
locazione
minimi e massimi degli immobili relativi alla modalità normale.
2. territorialità del livello delle quotazioni immobiliari – diretta alla differenziazione del territorio nazionale sulla base dei valori di mercato degli immobili per comune, provincia, regione e area territoriale |
In questo
caso le variabili prese in esame sono i prezzi di riferimento delle
quotazioni
immobiliari per ogni tipologia di immobile a livello di singolo comune.
3. livello dei canoni di affitto dei locali commerciali - diretto ad evidenziare l’influenza del costo degli affitti sulla determinazione del ricarico |
L’indicatore
in parola è stato determinato a livello comunale, partendo da quanto
indicato
nel quadro F del modello degli studi di settore, relativo alle attività
di
impresa, con riferimento al periodo d’imposta 2011, secondo particolari
modalità specificate nella circolare.
4. livello del reddito medio imponibile ai fini dell’addizionale Irpef – utile per considerare l’influenza, a livello territoriale, del livello di benessere e del grado di sviluppo economico sulla determinazione dei ricavi |
Per
evitare distorsioni dipendenti da valori anomali relativi alla singola
annualità, è stato considerato il valore medio dei redditi relativi ai
periodi
d’imposta 2009 e 2010; si è poi proceduto anche a livello provinciale,
regionale e di macro area territoriale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro,
Sud,
Isole).
5. livello delle retribuzioni - utile per considerare l’influenza, a livello territoriale, del costo delle retribuzioni sulla determinazione dei ricavi |
L'identificazione
dell'indicatore è avvenuta, per ogni attività d’impresa, calcolando il
rapporto
tra le spese per lavoro dipendente, dichiarate nel
quadro F del modello
studi (al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di
amministratore, delle spese per collaboratori coordinati e continuativi
e delle
spese per prestazioni rese da professionisti esterni) e il numero dei
dipendenti, calcolato come numero di giornate
retribuite, dichiarate nel
quadro A del suddetto modello, diviso 312.
6. aggiornamento della variabile territoriale a seguito dell'istituzione di nuovi comuni (Montoro, provincia di Avellino, e Quero Vas, provincia di Belluno) |
INDICATORI
DI COERENZA
Anche per
il periodo di imposta 2013, il decreto 24 marzo 2014 ha confermato la
presenza
di alcuni indicatori di coerenza
economica approvati nel 2013, utilizzati per contrastare l'eventuale
errata compilazione dei dati previsti dai modelli degli studi
di settore.
Le
fattispecie di anomalie sono le seguenti:
- incoerenza
nel valore delle rimanenze finali e/o delle
esistenze iniziali
relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale;
- valore
negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione
di servizi;
- valore
negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti
ad aggio o
ricavo fisso;
- mancata
dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti
in dipendenza di contratti
di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei
beni
strumentali;
- mancata
dichiarazione del valore dei beni strumentali in
presenza dei relativi
ammortamenti;
- mancata
dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro
prestato degli
associati in partecipazione in presenza di utili spettanti
agli associati
in partecipazione con apporti di solo lavoro.
Dal
decreto suddetto si evince che non
sussistono per il periodo d’imposta 2013, a causa di
controlli bloccanti in
Gerico e di criticità applicative in presenza di particolari attività, gli indicatori:
- valore
del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo
fisso,
superiore al valore dei corrispondenti ricavi;
- mancata
dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di
contratti
di locazione non finanziaria in
presenza del relativo valore dei beni strumentali;
- presenza
anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o
ricavo fisso.
Con
riferimento a 46 dei 69 studi di settore evoluti per il periodo
d’imposta 2013,
si registra l’applicazione dell’indicatore di normalità
economica in assenza
del valore dei beni strumentali, utile per individuare la
presenza di beni
strumentali tra i dati strutturali e la mancata dichiarazione di un
corrispondente “Valore dei Beni Strumentali” nei
dati contabili.
Ciò per
contrastare fenomeni di non corretta compilazione dei dati contabili e
strutturali.
Poichè non
risulta utile a dare esiti di coerenza, l’indicatore “Margine
per addetto
non dipendente” è stato eliminato
per gli studi di settore approvati per il periodo di imposta 2013.
CORRETTIVI
ANTICRISI
Il decreto
ministeriale 2 maggio 2014 dispone che ai
risultati derivanti dall'applicazione degli studi di settore
per il periodo
di imposta 2013 si applichino i seguenti
correttivi:
1.
modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata
delle scorte”;
2.
correttivi specifici per la crisi;
3.
correttivi congiunturali di settore;
4.
correttivi congiunturali individuali.
L'indicatore
“durata delle scorte” va applicato a
soggetti che rispondono contemporaneamente alle seguenti condizioni:
- riduzione dei ricavi, dichiarati ai fini della congruità, nel periodo di imposta 2013, rispetto a quelli del 2012;
- situazione di coerenza delle esistenze iniziali.
Gli altri
tre correttivi si applicano ai soggetti che presentano, nel periodo
d’imposta
2013, ricavi/compensi dichiarati ai
fini della congruità inferiori al
ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante
dall'applicazione
dell'analisi di congruità e di normalità economica e modificata anche
in base
al correttivo “durata delle scorte”.
Tali
correttivi si applicano indipendentemente dal posizionamento rispetto
all’analisi di normalità economica.
Oltre a
questi, sono stati individuati altri
specifici correttivi delle funzioni di ricavo legati al costo
del
carburante che riguardano:
-> gli
studi di settore VG72A - Trasporto con taxi e noleggio di autovetture
con
conducente (-19,1% da applicare a “Costi per carburanti”) e VG72B -
Altri
trasporti terrestri di passeggeri (-21,8% da applicare a “Costi per
carburanti”);
-> lo
studio
di settore VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco.
Per lo
studio di settore VG68U il correttivo prevede che:
- i “Costi
per carburanti e lubrificanti” vengano riportati ai prezzi
dell’anno 2009;
- al
ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di
congruità
sulla base dei costi così deflazionati, venga aggiunta la quota parte
di
incremento dei “Costi per carburanti e lubrificanti”,
che dall’analisi
effettuata è risultata traslabile sui ricavi.
UTILIZZO
DELLE RISULTANZE DEGLI STUDI DI SETTORE
La
circolare ribadisce, come previsto per l'anno 2012, che i risultati
degli studi
di settore evoluti per il periodo di imposta 2013 non possono essere
utilizzati
per rideterminare, in contraddittorio, una pretesa tributaria riferita
ad anni
precedenti.
Però, i
risultati emergenti dagli studi evoluti del 2013, senza considerare le
modifiche derivanti dai correttivi, possono assumere importanza per la rideterminazione, in contraddittorio, della pretesa tributaria riferita all'anno
2011 in quanto la base dati presa per elaborare gli studi
evoluti per il
2013 è proprio quella dell'anno 2011.
MODELLI:
NOVITA' RILEVANTI
Quote canoni di leasing – Sono state operate modifiche ai quadri dedicati agli elementi contabili (F e G).
Il nuovo campo 5 del rigo F18 consente di riportare le quote di canoni
di leasing fiscalmente deducibili
oltre il periodo di durata del contratto;
ciò a causa della modifica apportata alla disciplina dei
canoni di locazione
finanziaria per la quale i canoni non dedotti alla scadenza
del contratto
di leasing possono trovare riconoscimento fiscale anche oltre tale
scadenza.
L’importo
indicato nel nuovo campo non deve poi essere compreso nella voce di
costo
indicata nel rigo F18, campo 4, utilizzato nel calcolo dell’indicatore
di
normalità “Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in
dipendenza di
contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi”.
Iva per cassa – In ordine all'introduzione, nel 2012, del regime Iva per cassa – per il quale in caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l’Iva diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e il diritto alla detrazione sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi - sono stati aggiunti alla sezione IVA dei quadri F e G due nuovi campi:
-
uno serve per recepire l’imposta relativa
alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell’anno
(campo
2 del rigo F33 e campo 2 del rigo G18);
-
l'altro è destinato ad accogliere l’imposta
relativa alle operazioni realizzate nel periodo d’imposta ed
esigibile
in anni successivi
(campo 3 del rigo F33 e campo 3 del rigo G18).
Correttivi – Con riferimento alla necessità di inserire alcuni correttivi con il compito di “aggiustare” le risultanze degli studi in base a determinate condizioni in cui possono trovarsi i soggetti, è stato aggiunto un apposito quadro T – Congiuntura economica – per ciascuno dei 205 studi di settore applicabili al periodo d’imposta 2013, contenente i dati necessari per consentire l’applicazione dei correttivi stessi.
SEGNALAZIONI DI
CAUSE DI NON
CONGRUITA'
Anche per
il periodo di imposta 2013 l'agenzia delle Entrate metterà a
disposizione degli
utenti un apposito software da
utilizzare per segnalare situazioni
che giustificano lo scostamento
dalle
risultanze degli studi di settore.
Tale
comunicazione potrà avvenire entro la fine del mese di
dicembre 2014.
Ma il
software “Segnalazioni” può essere utilizzato dai
contribuenti anche per
evidenziare le ragioni che li hanno portati a indicare una causa di
esclusione
o di inapplicabilità agli studi di settore.
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