E’ disponibile l’elenco permanente comprendente le sole Onlus, iscritte alla relativa Anagrafe, accreditate al contributo per l’anno 2022, in base alle nuove regole. Infatti, ai sensi dell’articolo 9, comma 6, DL n. 228/2021, viene stabilito che, per il 2022, le Onlus iscritte alla relativa Anagrafe possono essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020. Secondo tale normativa, rimane competente l’Agenzia delle Entrate, per quanto riguarda le Onlus, circa l’accreditamento, la verifica dei requisiti di accesso e la pubblicazione dei relativi elenchi.
Dunque, nell’elenco pubblicato, precisa l’Agenzia con news dell’8 marzo 2022, sono comprese le Onlus già inserite nell’elenco permanente del 2021 e le Onlus regolarmente iscritte nell’anno 2021 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.
Sono presenti, altresì, le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse organizzazioni.
N.B. Le ONLUS che sono presenti nell’elenco permanente 2022 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente presente nell’elenco permanente comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.
Trova posto l’applicazione dell’articolo 17, DPCM 23 luglio 2020, in presenza di contributo indebitamente percepito dall’ente in mancanza dei requisiti richiesti.
Tale norma prevede che il beneficiario riversi all’erario il contributo indebito, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo: l’importo percepito va rivalutato in base agli indici Istat di inflazione in rapporto ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali, con decorrenza dalla data di erogazione del contributo.
In caso di inadempimento, si procederà con il recupero coattivo.
Come premesso, a differenza dell’elenco permanente pubblicato dall’Agenzia delle Entrate nel 2021, in quello del 2022 appaiono solo le Onlus; l’articolo 3, Dlgs. n. 111/2017 stabilisce che il contributo del 5 per mille spetta, a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del RUNTS - dal 2022 - agli Enti del Terzo Settore iscritti nel predetto Registro gestito dal Ministero del Lavoro.
Invece, gli elenchi permanenti relativi agli enti della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche sono pubblicati sul sito web di ciascuna amministrazione competente.
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