CIGS, per le imprese in amministrazione straordinaria solito iter

Pubblicato il 30 novembre 2017

Per le imprese poste in amministrazione straordinaria con autorizzazione all'esercizio d'impresa, il riordino operato dalle norme del c.d. “Jobs Act” (D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015) non ha riguardato le modalità di richiesta né l'impianto normativo di accesso al trattamento di CIGS in favore dei lavoratori dipendenti da quelle aziende, che decorre - ex art. 7, comma 10-ter del Dl n. 148/1993 - a partire dal momento di dichiarazione dello stato di insolvenza sino alla data di emanazione del provvedimento del Tribunale con oggetto, naturalmente, la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria.

Inoltre, termini di presentazione e durata dell'intervento devono essere considerati, gli uni non soggetti alle leggi vigenti, l'altra in deroga ai limiti temporali stabiliti da legge.

Trattamento di CIGS autorizzato

Attenendosi alla documentazione richiesta e verificata la presenza dei necessari presupposti, il trattamento di CIGS verrà autorizzato, ricorda il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 20 del 18 novembre 2017 (nella quale si ripercorre l'iter normativo e procedurale di tale istituto, fornendo un utile quadro riepilogativo di riferimento), per un termine iniziale pari a 12 mesi.

Acquisiti, da ultimo, i successivi provvedimenti del MiSE in ordine all'autorizzazione ad eseguire il programma (una specifica relazione che illustri le cause dello stato di insolvenza) presentato dal Commissario giudiziale (nominato per valutare il sussistere di prospettive di recupero dell'equilibrio economico) ed i provvvedimenti del Tribunale relativi all'eventuale slittamento della data di scadenza del programma ed alla chiusura della procedura, vi sarà l'ulteriore corresponsione.

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