Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 4272 del 29 novembre 2023, istruzioni operative sulla Cigs per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico di cui al decreto Asset che, in vigore l’11 agosto 2023, contiene tra le altre una serie di disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
I chiarimenti dell’Istituto si focalizzano soprattutto sulle norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico; per una trattazione completa dell'argomento si rinvia al precedente articolo "Cassa integrazione e nuovi esoneri contributivi dal decreto Asset".
Le norme introdotte dall’art. 12 quater del decreto Asset disapplicano le limitazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 22, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 ai trattamenti di integrazione salariale straordinari riconosciuti entro il 31 dicembre 2023 nei casi di attuazione dei processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive di imprese industriali operanti in aree rientranti nei piani di sviluppo strategico, realizzati da datori di lavoro che abbiano acquisito il controllo delle imprese a seguito di partecipazione a procedura di avviso pubblico.
Si tratta delle limitazioni inerenti l’anzianità di lavoro minimo richiesta al lavoratore e della durata massima del trattamento prevista per le riorganizzazioni aziendali.
Ne deriva che:
Per tutti gli altri aspetti relativi ai trattamenti straordinari di integrazione salariale vale invece la disciplina generale in materia di integrazione salariale straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148/2015.
Le norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti in piani di sviluppo strategico sono quindi rivolte ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale); con tale dizione ci si riferisce ad una zona, geograficamente delimitata e chiaramente identificata, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti ma che presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale compresa nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T).
Attualmente sono istituite le ZES nelle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Sicilia orientale, Sicilia occidentale, Sardegna e la ZES ionica interregionale Puglia-Basilicata.
L’Inps chiarisce che, sotto il profilo contributivo, i datori di lavoro autorizzati al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 12 quater del decreto Asset devono, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, versare il contributo addizionale secondo la disciplina ordinaria, vale a dire in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
La contribuzione deve quindi essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
NOTA BENE: Per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria, l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale in relazione alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività lavorativa.
Se il decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale preveda il pagamento diretto ai lavoratori della prestazione da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità.
ATTENZIONE: In caso di pagamento diretto delle prestazioni, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, a inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro.
In merito alle modalità di esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare, relativi agli interventi di integrazione salariale straordinaria autorizzati ai sensi dell’articolo 12-quater del decreto-legge n. 104/2023, l’Istituto chiarisce che:
successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, deve essere valorizzato il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
Per l’esposizione invece degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
NOTA BENE: Le aziende devono, a pena di decadenza, effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate ai propri dipendenti entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
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