Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in riscontro ai diversi quesiti posti dalle parti sociali, con circolare n. 30 del 9 novembre 2015, ha fornito ulteriori precisazioni in materia di CIGS che si vanno ad aggiungere a quelle fornite con la circolare n. 24 del 5 ottobre 2015.
Nello specifico i chiarimenti si riferiscono a:
Campo di applicazione;
Crisi aziendale. Causale d'intervento;
Modalità di presentazione dell'istanza.
Per quanto concerne la presentazione delle istanze di proroga di trattamenti CIGS relativi a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale (di durata iniziale pari a 24 mesi) già avviati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, chiarisce il Ministero che si applica alle stesse il termine già previsto dei 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.
Per consentire il completamento dei programmi di riorganizzazione e ristrutturazione e dei contratti di solidarietà già avviati nella vigenza della vecchia normativa, a patto che la domanda relativa al primo anno sia stata presentata entro il 23 settembre 2015, alle istanze di proroga si applicano le regole di cui alla normativa previgente, comprese quelle relative al procedimento amministrativo, alla contribuzione addizionale e al trattamento di fine rapporto.
Alle domande riferite al primo anno del programma di riorganizzazione e ristrutturazione o dei contratti di solidarietà, presentate dopo il 23 settembre 2015, si applica la nuova normativa, sebbene l'accordo sia stato sottoscritto e l'inizio delle sospensioni avvenga in data precedente al 24 settembre 2015.
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